PERDITE FISCALI E NUOVE MODALITÀ DI SCOMPUTO

Crisi e riporto delle perdite: con l’eliminazione del limite di 5 anni il recupero delle perdite fiscali è più ampio.
Con l’eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite fiscali sarà possibile compensare il risultato del 2006 nei prossimi esercizi. L'eliminazione di tale termine per la compensazione dei risultati negativi, come noto, è stata disposta dal Dl 98/2011 e rende più agevole il mantenimento in bilancio delle attività fiscali. Nel dettaglio, il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifica dalla Legge 15 luglio 2011 ha previsto la modifica dell’articolo 84 TUIR nei seguenti termini: 
► la soppressione del limite di 5 anni previsto ai fini della riportabilità delle perdite fiscali pregresse; 
► il riporto delle perdite non limitato nel tempo; 
► l’utilizzo della perdita a copertura dell’80% dei redditi prodotti negli esercizi successivi; 
► esclusione, dalla predetta limitazione, delle perdite derivanti dai primi tre esercizi dalla costituzione della società nell’ambito di una nuova iniziativa produttiva. 
In buona sostanza, l’art. 23, comma 9 del D.L. n. 98 del 2011 ( manovra correttiva) ha riformulato il regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES ed, in particolare, le modalità di riporto a nuovo delle stesse. 
Il riformulato comma 1 dell’art. 84 TUIR ha introdotto un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali prevedendo, in ciascun periodo d’imposta, un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ 80% del reddito imponibile. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 6 dicembre 2011 n. 53/E ha chiarito che la suddetta limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venir meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite perché l’effetto fiscale, derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite, consiste nel tassare, almeno il 20% del reddito prodotto. 
Ricordiamo che i principi contabili (Oic 25, par. H.II.) consentono l'iscrizione di attività sulle perdite fiscali (pari al 27,5% del loro ammontare) qualora esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili capienti per il loro utilizzo e a condizione che le perdite stesse derivino da circostanze che si può ritenere non si ripeteranno negli esercizi seguenti. Pertanto: 
► con il vecchio regime, la recuperabilità delle perdite richiedeva la dimostrazione che si sarebbero realizzati redditi capienti nei cinque esercizi successivi; 
► ora, con le modifiche del Dl 98/2011, è possibile ampliare, anche di molto, il periodo temporale su cui ipotizzare il conseguimento di risultati positivi, il che rende molto più semplice realizzare i requisiti richiesti per l'iscrizione degli attivi fiscali. 
Ciò detto, evidenziamo che il peggioramento dei conti delle aziende causato dalla crisi indurrà le imprese ad avviare la fase di chiusura dei conti del 2011 per verificare situazioni di perdite qualificate che potrebbero richiedere l'intervento dei soci o imporre la liquidazione della società. Le criticità che saranno particolarmente frequenti nel bilancio 2011, quindi, sono quelle tipiche dei rendiconti in rosso: 
► verifica della continuità aziendale; 
► corretta svalutazione/valutazione delle attività immateriali e finanziarie. 
Un altro aspetto rilevante dei rendiconti in fase di chiusura riguarda l'adeguamento delle poste attive e passive espresse in valuta ai cambi di fine esercizio. Per la conversione, che ricordiamo non produce effetti fiscali (utili su cambi detassati, perdite su cambi indeducibili), si utilizzano i tassi di cambio di venerdì 30 dicembre 2011, pubblicati, per le valute principali, nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio scorso.
Fonte: La Lente sul Fisco

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