PROFESSIONISTI: PREVENTIVO SCRITTO SOLO SU RICHIESTA

Professionisti. Preventivo scritto? Solo su richiesta.
Il decreto liberalizzazioni, il dl n. 1 del 24 gennaio 2012, è in Gazzetta Ufficiale e dalla lettura delle varie disposizioni emergono delle limature fatte rispetto alle varie bozze circolate nei giorni scorsi, tra cui una modifica importante che riguarda i professionisti. 
Tariffe abolite - L’articolo 9 intitolato “Servizi professionali”, introducendo disposizioni sulle professioni regolamentate, prevedendo in primo luogo l’abrogazione delle tariffe professionali, sia minime che massime, stabilisce novità nel caso di liquidazione del compenso al professionista. 
Decreto Giustizia - La liquidazione del compenso in sede giudiziale deve essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. La peculiarità che emerge con la pubblicazione in Gazzetta del dl liberalizzazione, è che il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanerà un decreto in cui stabilire i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. 
Preventivo - Novità importante è anche la possibilità di pattuire la parcella per la prestazione professionale al momento in cui viene conferito l’incarico professionale. E’ onere del professionista rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale
Compenso - Si specifica inoltre che in ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. A ben vedere cade l’obbligo di fornire il preventivo in forma scritta, perché è il singolo cliente che ha la facoltà di richiederlo o meno al professionista, che deve assecondare così le richieste della sua clientela
Illecito disciplinare - Se non vengono rispettate queste nuove previsioni, sul professionista ricade la responsabilità per illecito disciplinare. 
Tirocinio all’università - Buone nuove anche per i praticanti. Oltre all’equo compenso previsto, in via facoltativa e non obbligatoria, dalla legge n. 148/11 ora il dl n. 1/12 accelera l’ingresso dei giovani nel mondo della libera professione. La manovra di Natale aveva ridotto già il periodo di pratica obbligatoria, da 3 anni a 18 mesi e ora il decreto liberalizzazioni prevede che i primi 6 mesi dei totali 18 necessari per lo svolgimento del praticantato obbligatorio, possano essere svolti in concomitanza, se vi è un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'Istruzione, università e ricerca, del corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Fonte: Fiscal Focus

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