REGIONE SARDEGNA: SOPPRESSO ANCHE ULTIMO CODICE TRIBUTO PER LE SECONDE CASE

Da sette a uno e, poi, a zero: addio all’ultimo codice sardo.
A decretarne l’archiviazione due sentenze della Corte costituzionale, con le quali è stata sancita l’illegittimità delle disposizioni legislative che ne avevano ispirato l’istituzione.
Soppresso, con la risoluzione 5/E dell’11 gennaio, l’unico superstite dei codici tributo istituiti nel 2007 per consentire il versamento, tramite F24, delle imposte regionali: sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili adibiti a seconde case, sulle seconde case ad uso turistico e sugli aeromobili e le imbarcazioni. 
Si tratta del codice “SB15” denominato “Accertamento dell’imposta della Regione Sardegna sugli aeromobili ed unità da diporto – art. 4, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 – imposta, sanzioni, interessi”, che raggiunge in soffitta i “fratelli” collegati anch’essi a specifici articoli della richiamata legge regionale, il 2 e il 3.
L’input alla definitiva abolizione è arrivato dalla Corte costituzionale che, nel 2010, con la sentenza 216, ha sancito l’illegittimità della norma contenuta nell’articolo 4 della legge regionale.
Nel 2008, lo stesso Tribunale, con la pronuncia 102, aveva già bocciato anche le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge in argomento, vale a dire quelle che avevano introdotto le imposte regionali sui guadagni realizzati grazie alla vendita di seconde case e sulle seconde case utilizzate a fini turistici.
Fonte: fisco oggi

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