REINTRODOTTA L'IVA SULLE CESSIONI E LOCAZIONI DELLE IMPRESE EDILI

Reintrodotta l’IVA su cessioni e locazioni delle imprese edili.
Secondo quanto previsto dal DL liberalizzazioni – ovvero il DL n. 1 del 24.01.2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2012 - tutte le imprese potranno applicare volontariamente l'imposta (con l'aliquota del 10%) sulle locazioni di abitazioni, ma solo sui contratti posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata e che hanno a oggetto alloggi sociali
L'imposta, inoltre, si potrà poi applicare anche alle successive cessioni. Queste le novità previste dall'art. 57 del dl «liberalizzazioni», che riformula le disposizioni dell'art. 10, nn. 8) e 8-bis), del dpr 633/72, apportando modifiche alla disciplina Iva delle locazioni e cessioni di fabbricati abitativi. 
Di seguito illustriamo le principali novità introdotte.. 
CESSIONI DI ABITAZIONI: riscrivendo il n. 8-bis dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, viene introdotta una significativa novità nel regime IVA delle cessioni di abitazioni, ovvero l’imponibilità ad IVA di tutte le cessioni di abitazioni locate, per almeno 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata (senza le condizioni attualmente vigenti). 
Riguardo alle modifiche apportate, ricordiamo che, per le imprese di costruzioni, la cessione di abitazioni, effettuata entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione, rimane sempre imponibile ad IVA. Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte nella versione definitiva del DL n. 1/2012, è stata eliminata la disposizione della bozza secondo cui superato tale termine, viene comunque data la possibilità al cedente di optare per la tassazione ad IVA nell’atto di vendita, senza limiti temporali. 
Con riferimento alla cessioni di fabbricati abitativi, il nuovo n. 8-bis), dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 considera imponibili le seguenti cessioni di fabbricati abitativi: 
► quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), legge n. 457/1978, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento (già previsto); 
► quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata (già previsto); 
► le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal citato decreto 22 aprile 2008. 
LOCAZIONI DI ABITAZIONI: il Provvedimento riformula anche il n.8, dello stesso art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, apportando significative novità nel regime IVA delle locazioni di abitazioni: 
► imponibilità ad IVA delle locazioni effettuate dalle imprese che hanno costruito l`abitazione per la vendita e che, nel relativo atto, optano espressamente per l’imposizione; 
► imponibilità ad IVA di tutte le locazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, purché di durata non inferiore a 4 anni, senza le condizioni attualmente vigenti; 
► imponibilità ad IVA di tutte le locazioni di alloggi sociali, così come individuati dal D.M. 22 aprile 2008. 
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la locazione di fabbricati strumentali.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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