SPESOMETRO: MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PER GLI OPERATORI FINANZIARI

Spesometro: stabilite le modalità e i termini della comunicazione per gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate
Come noto, l’articolo 23, comma 41 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha aggiunto all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il comma 1-ter, per effetto del quale gli operatori finanziari (banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, societa' di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario) che emettono carte di credito, di debito o prepagate, sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto appunto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
In ossequio alla predetta disposizione, l’Amministrazione Finanziaria (provvedimento direttoriale n. 185905/2011 del 29 dicembre 2011) ha individuato le modalità e termini stabiliti per l’invio delle predette comunicazioni. 
Quanto all’oggetto della comunicazione si annoverano tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila ovvero 3.600 ( a seconda che sia stata emessa o meno la fattura), in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 
Quanto ai termini per l’invio delle predette comunicazioni, l’Amministrazione Finanziaria precisa che i dati, oggetto di comunicazione, sono riferiti alle operazioni rilevate dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL n. 98/2011) al 31 dicembre 2011, e il termine per la trasmissione di tali dati all’Anagrafe tributaria è stabilito al 30 aprile 2012. A regime, ossia a decorrere dalle operazioni effettuate nel 2012, il provvedimento stabilisce il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 
Gli operatori finanziari devono altresì comunicare, entro il predetto termine ( 30 aprile 2012) e per il periodo dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, l’elenco dei soggetti convenzionati e abilitati (c.d. associati) alla ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate ed, in particolare: 
► il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale; 
► eventuali modifiche alle predette informazioni, inoltre, devono essere comunicate entro il medesimo termine del 30 aprile di ciascun anno, ragion per cui, laddove non siano intervenute modifiche, non sussiste alcun obbligo di comunicazione. 
L’agenzia delle entrate assicura, tra l’altro, che i dati e le notizie, che perverranno all’anagrafe tributaria: 
► saranno raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. 
► saranno inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali. 
Completata la trasmissione dei predetti dati ed informazioni, l’Agenzia delle Entrate attesterà l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta (entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi), contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel contenente i seguenti dati: 
► la data e l’ora di ricezione del file; 
► l’identificativo del file attribuito dall’utente; 
► il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso; 
► il numero delle comunicazioni contenute nel file; 
Le predette comunicazioni si considerano altresì non presentate e, pertanto, l’intera fornitura sarà oggetto di scarto ( fermo restando la possibilità di annullare e ripresentare una nuova comunicazione trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire), qualora si verifichi uno dei seguenti errori: 
► mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni; 
► codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; 
► file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo; 
► mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario 
Si ricorda, inoltre, che l’obbligo in questione (e quindi l’esclusione delle operazioni dagli elenchi “clienti e fornitori” ai fini della determinazione sintetica del reddito della persona fisica) ricade esclusivamente sugli operatori finanziari residenti in Italia, ovvero che ivi abbiano una stabile organizzazione. 
Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 che va da un minimo di 258,00 a un massimo di 2.065,00 euro.
Fonte: La Lente sul Fisco

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