STUDI DI SETTORE: TRE DIVERSI SCENARI PER GLI ANNI 2009 2010 2011

Non c'è pace per gli studi di settore e, soprattutto, per lo "scudo" protettivo dagli accertamenti analitico-induttivi riconosciuto ai contribuenti congrui e coerenti: le ultime tre manovre varate lo scorso anno, infatti, hanno modificato radicalmente le regole per la "protezione" dai controlli del Fisco.
Ma l'aspetto maggiormente rilevante è che la progressione legislativa, avviata a luglio e conclusa a dicembre con la manovra di Natale, ha delineato tre diversi scenari per i periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011, dando vita a regole diverse, riepilogate nella tabella a fianco, con le quali dovranno fare i conti contribuenti e uffici.
La versione di partenza
La prima versione dello "scudo" avverso gli accertamenti analitico-induttivi prevedeva che le rettifiche fondate sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo del Dpr 600/73, e all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo del Dpr 633/72 non potevano essere effettuate nei confronti dei contribuenti congrui, anche per adeguamento, e coerenti agli indicatori previsti per gli studi di settore. Il tutto, però, limitato a un "tetto" di 50mila euro per le attività non dichiarate e a condizione che questo importo non superi il 40% dei ricavi o compensi dichiarati.
La protezione non è una "franchigia" da accertamento: in sostanza, laddove l'ufficio fosse in grado di contestare, ad esempio, 52mila euro di maggior reddito, l'accertamento conterrebbe una pretesa di 52mila euro e non di 2mila euro (ossia l'importo contestato al netto dello "scudo" da accertamento).
Con l'ulteriore presupposto che il contribuente abbia adempiuto alla trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e che gli stessi siano corrispondenti al vero: in caso di contestazione dei dati trasmessi, la "protezione" si rendeva possibile a condizione che il maggior reddito eventualmente derivante dalla "riclassificazione" degli studi non fosse superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
Questo lo scenario valido sino al periodo d'imposta 2009.
Le modifiche estive
Con la manovra di luglio (dl 98/11), arriva la prima significativa modifica, a sfavore del contribuente. La legge prevedeva, infatti, che in caso di rettifica, evidentemente possibile per il superamento delle soglie "protettive", l'ufficio era obbligato a evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni che lo avevano indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. In sostanza, l'ufficio era onerato dal dover spiegare al contribuente per quali ragioni, nonostante la congruità, la coerenza e la correttezza nella trasmissione del modello dei dati e la relativa fedeltà, lo strumento matematico-statistico non era in grado di cogliere, seppure con l'inevitabile approssimazione, la realtà dell'attività economica.
Ebbene, con la manovra di luglio questa disposizione viene abrogata, così da lasciare le mani libere all'ufficio all'atto di disattendere la posizione complessivamente regolare del contribuente, onerandolo della sola motivazione – obbligatoria per tutti gli atti impositivi – e non della sua versione "rinforzata".
Ma non finisce qui: con il decreto legge 138/11, l'ultimo della triade varata dal governo Berlusconi, giunge un ulteriore "giro di vite" nei confronti dello "scudo": viene infatti aggiunto, ai requisiti sinora descritti, che i contribuenti interessati siano congrui, anche a seguito di adeguamento, non solo per il periodo d'imposta in cui lo scudo può essere fatto valere ma anche per il periodo di imposta precedente. Le due modifiche, cumulate trovano applicazione per il periodo d'imposta 2010.
La manovra di Natale
Ed eccoci ai giorni nostri, con il decreto 201/11 che fa piazza pulita della previgente disposizione per introdurre il nuovo regime premiale per i congrui e coerenti, al quale fa da corredo la preclusione degli accertamenti analitico-presuntivi senza alcun limite quantitativo, fatta salva la correttezza del contribuente quanto ai dati rilevanti: con validità dal periodo d'imposta 2011 in poi.
Fonte: il sole 24 ore

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