SUCCESSIONI RETTIFICA IN DUE ANNI

Dietrofront del fisco sulla possibilità di correggere la dichiarazione di successione una volta che essa sia già stata presentata all'agenzia delle Entrate, e ciò anche con riferimento ai valori dichiarati dei beni ereditari: con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 viene infatti sancito che la dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati può «essere presentata entro il termine previsto per l'accertamento dell'obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero, in mancanza della notifica dello stesso, entro il termine previsto per la sua notificazione».

L'articolo 27, comma 3, del Testo Unico dell'imposta di successione e donazione stabilisce che la rettifica della dichiarazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale; a sua volta, l'avviso di liquidazione dell'imposta principale deve essere notificato entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione di successione (articolo 27, comma 2), per presentare la quale c'è tempo, di regola, un anno dalla data di apertura della successione (articolo 31, comma 1).
Un quadro di tempistiche dal quale emerge che il contribuente ha dunque un ampio spazio di tempo per procedere a correzioni della dichiarazione di successione originariamente presentata all'agenzia delle Entrate.
In precedenza il fisco riteneva invece (risoluzione n. 101 del 18 giugno 1999) che «al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono "ictu oculi", eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall'ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere».
Il nuovo orientamento delle Entrate è l'esito di un articolato percorso giurisprudenziale. Dapprima la Cassazione (sentenza 5 febbraio 1996, n. 946) aderiva all'opinione del fisco, asserendo che «sono correggibili gli errori materiali o di calcolo contenuti nelle dichiarazioni tributarie, quando essi emergono 'ictu oculi' dalla dichiarazione stessa».
Dopo una serie di sentenze discordanti, il contrasto interpretativo così venutosi a determinare venne infine definito con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14088 del 27 luglio 2004, n. 14088, con la quale il giudice della legittimità sancì un principio di emendabilità e di ritrattabilità della dichiarazione di successione: «la dichiarazione di successione è emendabile finché non intervenga un avviso di accertamento di maggior valore».
Questo principio che, evidentemente, trova applicazione sia nel caso di correzioni in aumento, che in diminuzione, dei valori inizialmente dichiarati, poi è stato successivamente più volte confermato dalla Cassazione: ad esempio, nelle sentenze n. 20629 del 25 settembre 2009, n. 21196 del 6 agosto 2008 e n. 11143 del 15 maggio 2006.
In ultimo, con la sentenza n. 24265 del 18 novembre 2011, la Cassazione, esplicitando un «indirizzo ormai consolidato», ha affermato che «la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (...) purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta».
In sostanza i contribuenti, fino a che non ricevono un avviso di rettifica o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di decadenza concesso al fisco per notificare detta rettifica, possono integrare la dichiarazione di successione sia per errori materiali e di calcolo sia, soprattutto, per modificare i valori dichiarati, e ciò sia in aumento che in diminuzione.
Fonte: Il sole 24 ore

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