TELEFISCO 2012: LIMITI SEMPRE PIÙ STRETTI ALLA TRACCIABILITÀ SUL CONTANTE

Le nuove regole concernenti i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore introdotte dal DL n. 201/2011, così come risulta modificato dagli emendamenti approvati in sede di conversione, hanno ridotto il limite di utilizzo legale dei contanti come mezzo di pagamento portandolo a 1.000 euro.
Dall’entrata in vigore del decreto ( 6 dicembre 2011), infatti, non è più possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi (anche se privati) di importo pari o superiore a Euro 1.000 e sono parimenti vietati i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge ( c.d. operazioni frazionate).
La predetta disposizione introdotta per limitare l’utilizzo di denaro contante e di assegni al portatore ( non nominativi) ha destato diverse preoccupazioni non solo in capo a commercianti e professionisti che, quotidianamente, si trovano a dover risolvere problemi pratici al superamento della soglia, ma, anche, datori di lavoro e famiglie. 
In relazione alle predette problematiche, inerenti, ai nuovi limiti all'utilizzo del denaro contante, i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2012, hanno precisato che: 
► con riguardo agli anticipi delle trasferte dei dipendenti, il "trasferimento" si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000,00 euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione (per ovviare al problema il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca che verserà l'importo direttamente al dipendente); 
► con riguardo ai trasferimenti tra soggetti appartenenti alla medesima famiglia, anche un padre che trasferisca contanti (per un importo superiore a 1.000,00 euro) al figlio (minorenne e privo di posizione fiscale autonoma) per sostenere le spese relative a un viaggio di studio viola il divieto in questione (si tenga presente, peraltro, che, secondo quanto chiarito in alcuni pareri del comitato antiriciclaggio, la condizione del passaggio tra soggetti diversi non si realizza solo nel caso del rapporto tra coniugi che si trovano in regime di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli). 
E' stato ribadito, inoltre, che la sanzione trova applicazione, a partire dal 1 febbraio 2012, nei confronti sia di chi trasferisce che di chi riceve la somma in contanti. Le sanzioni previste in caso di violazioni delle norme relative ai contanti sono di natura amministrativa e consistono in pagamenti con percentuali variabili dall'1 al 40% calcolati sugli importi trasferiti dal soggetto che effettua l’operazione in contanti.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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