TELEFISCO 2012: PER LA DEDUCIBILITÀ IRAP RILEVANO ANCHE I COSTI CO.CO.CO.

Telefisco 2012 è stata l’occasione per fornire opportuni chiarimenti in merito alla rilevanza dei compensi erogati ai CO.CO.CO ai fini delle deduzione dell’IRAP (relativa al costo del personale) il cui ammontare, a decorrere dall’esercizio 2012, risulta essere ammesso in deduzione dall’imponibile Irpef o Ires ai sensi dell’art. 2, D.L. 201/2011. 
Si ricorda che, per effetto delle novità introdotte dall’art. 2, comma 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi sul modello UNICO 2013), sarà deducibile dall’IRPEF/IRES anche la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge. 
Nel corso di Telefisco 2012 è stato richiesto all’Amministrazione Finanziaria se, ai fini del calcolo dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, il cui ammontare dall’esercizio 2012 è ammesso in deduzione dall’imponibile Irpef o Ires ai sensi dell’art. 2, D.L. 201/2011, siano da considerare, oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati (al netto delle deduzioni previste ai fini Irap), anche i compensi (aumentati dei relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, nonché ad amministratori di società, in quanto costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Tuir. 
In risposta, al suddetto quesito, è stato precisato che lo spirito della novellata disposizione, introdotta con la disposizione in commento, che fa riferimento alle “spese per il personale dipendente e assimilato”, induce a ritenere che, la deduzione dall’imponibile Irpef o Ires dell’Irap relativa alle spese per il personale, trovi applicazione, anche, in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR che assimila, in sostanza, al reddito di lavoro dipendente soltanto le retribuzioni percepite per prestazioni non rientranti “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”. Infatti, in tale ultima circostanza, il compenso erogato non risulterebbe rilevante ai fini della deduzione analitica dell’IRAP dall’IRES, in quanto, in linea di principio, si tratta di un costo integralmente deducibile ai fini IRAP per la società che lo ha sostenuto e di un componente reddituale tassato per il soggetto passivo d’imposta che lo ha percepito.
In altri termini, nella determinazione dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per lavoro dipendente e assimilato (deducibile ai fini IRPEF/IRES), rilevano anche i compensi corrisposti ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (inclusi gli amministratori di società), aumentati dei relativi contributi a carico del datore di lavoro a condizione che, le prestazioni rese non rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione eventualmente esercitata dal contribuente (è il caso, ad esempio, del dottore commercialista amministratore di società). In tale ipotesi, infatti, in linea di principio, il costo risulterebbe integralmente deducibile, ai fini IRAP, in capo alla società che lo ha sostenuto.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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