TELEFISCO 2102: PRECISAZIONI IN MATERIA DI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

Telefisco 2012: precisazioni in materia di beni in godimento ai soci.
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in occasione di telefisco 2012 hanno fornito alcune precisazioni sulla disciplina concernente i beni in godimento ai soci. I chiarimenti riguardano: 
► se il concetto di valore di mercato a cui fa riferimento la normativa è riferibile alla definizione di valore fornita dall’articolo 9 TUIR; 
► alcuni particolari concernenti la concessione di finanziamenti e versamenti dei soci. 
Sull'argomento ricordiamo che l’articolo 2 commi 36 terdecies – duodevicies del DL n. 138/2011 intende contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. 
In particolare, la disposizione appena richiamata stabilisce che costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell'imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti (nuova lett. h-ter) dell'art. 67 co. 1 del TUIR), e che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili. Viene introdotto, a tal fine, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi in godimento. 
Ciò detto illustriamo i principali chiarimenti forniti in occasione di telefisco 2012. 
VALORE DI MERCATO: come abbiamo brevemente ricordato, la disposizione introdotta dalla manovra di ferragosto prevede che venga tassata come reddito diverso la differenza tra valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. 
Riguardo al concetto di valore di mercato i funzionari hanno confermato che tale valore corrisponde al valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR, corrispondente al “ (…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. ” 
FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI: come noto, il provvedimento del 16 dicembre 2011 prevede l'obbligo di comunicare anche finanziamenti e versamenti dei soci. Al riguardo è stato precisato che in sede di prima applicazione, vanno comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011. 
Sempre riguardo ai finanziamenti e ai versamenti dei soci i funzionari rispondendo a un quesito ha chiarito che i finanziamenti devono essere segnalati per l’intero ammontare. Viene esclusa, in particolare, la possibilità di segnalare i finanziamenti e i versamenti solo per la quota parte riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento ai soci. 
I finanziamenti, infine, devono essere segnalati anche qualora le operazioni non siano affatto strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento. Dai chiarimenti forniti dai funzionari, quindi, emerge che l’oggetto della segnalazione è il finanziamento in sé, indifferentemente dal fatto che lo stesso sia utilizzato in tutto o in parte per acquistare beni da assegnare in godimento al socio.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco
Rassegna stampa:
fiscooggi.rassegnastampa/30.01.2012

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