TELEFISCO: NESSUNA PRIORITÀ NELL'UTILIZZO DELLE PERDITE

È facoltà del contribuente scegliere di impiegare le perdite dei primi tre esercizi o quelle maturate negli esercizi successivi
Compensazione delle perdite - L’Agenzia delle Entrate in occasione dell’appuntamento di Telefisco 2012, ha fornito ulteriori chiarimenti in riferimento all’utilizzo delle perdite precisando, che nel caso di presenza di perdite pregresse, il contribuente può utilizzare prima quelle maturate negli esercizi successivi. 
L’articolo 23 comma 9 del Dl 98/2011, prevede che le perdite dei soggetti Ires sono riportabili entro l’80% del reddito di ciascun esercizio, soglia che non opera per le perdite sorte nei primi tre anni. 
Le modifiche sul riporto delle perdite - La riformulazione dell'articolo 84 del Tuir, effettuata dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha modificato la disciplina fiscale in materia di riporto in avanti delle perdite. La norma consente in capo ai soggetti Ires, il riporto delle perdite a nuovo senza limiti di tempo. In particolare, è attualmente stabilito che le perdite pregresse sono utilizzabili in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge in esame, è venuto meno il limite temporale dei 5 anni, previsto nel sistema previgente ed è stato introdotto un limite "di periodo" all'utilizzo delle perdite d'impresa. La previsione in esame non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta per le quali, ai sensi del comma 2 del citato articolo 84, resta ferma la possibilità di utilizzo integrale, a condizione che le stesse si riferiscano a una nuova attività produttiva. 
Un recente chiarimento dell’Agenzia - Già l’Agenzia delle Entrate sulla sulle novità introdotte dalla manovra correttiva 2011, si era espressa di recente con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011 dove precisava che le modifiche del DL 98/2011 non riguardano le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, cui continua ad applicarsi il solo limite quinquennale fissato dall’articolo 8 del Tuir. Così come non impattano sugli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa (articolo 73, lettera c), del Tuir), in virtù del rinvio che l’articolo 143 del Testo unico fa proprio al citato articolo 8. In occasione di Telefisco, la stessa Agenzia delle Entrate, ha potuto dare ulteriori chiarimenti a domande specifiche sull’argomento. 
Nessuna priorità nell’utilizzo delle perdite - La disposizione prevista dall’articolo 84 del TUIR in commento, non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo, qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d'imposta in parte ai successivi. In assenza di regole al riguardo, l’Agenzia ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi. A prescindere dalla scelta operata, gli esperti dell’Agenzia ritengono che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'ottanta per cento, fa esplicito riferimento "al reddito imponibile", il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d'imposta. In ogni caso, le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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