TUTTO SULL'I.M.U.

L'art. 13, D.L. n. 201/2011, che contiene l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU), ha subito significative modificazioni in sede di conversione. 
L'IMU avrebbe dovuto entrare in vigore con il 2014, ma il decreto Monti di inizio dicembre l'ha anticipata di due anni, in via sperimentale, con l'aggiunta di sostanziali modificazioni. Non è un'imposta a regime: la sua applicazione durerà un triennio (2012-2014); nel 2015 si avrà una IMU a regime, che, con molte probabilità, subirà correzioni rispetto a quella attuale.
Accertamento
I Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso (conciliazione giudiziale) sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, contenente "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".
I Comuni possono prevedere anche che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
I Comuni procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
Aliquote
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento . I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è ridotta allo 0,2%. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
Base imponibile
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato in base alle regole previste per l'ICI e quelle che seguono.
Contenzioso
Per quanto riguarda il contenzioso, l'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011 rinvia all'art. 15, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI, in cui è detto che "contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il Comune nei cui confronti il ricorso è proposto."
Dal 1° aprile 1996 si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenente "Disposizioni sul processo tributario". Per quanto riguarda le disposizioni contenute in questo decreto le più significative di carattere generale e per i tributi locali:
"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali [...]" (art. 2);
"le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione [...]" (art. 4);
"le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta" (art. 7); "Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l' atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso" (art. 10);
"l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio" (art. 11);
il ricorso può essere proposto avverso: l'avviso di accertamento del tributo; l'avviso di liquidazione del tributo; il provvedimento che irroga le sanzioni; l'avviso di mora; gli atti relativi alle operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie (art. 19).
Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita adabitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di 200 euro può essere elevata dai Comuni, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. I Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di 200 euro, non può superare l'importo massimo di 400 euro.
Esenzioni
Sono confermate le esenzioni indicate nell'art. 9, D.Lgs. n. 23/ 2011. Per le esenzioni il legislatore opera in tal senso:
con specifica individuazione di talune esenzioni. Per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti;
con il rinvio ad alcune esenzioni oggi previste per l'ICI. Sono le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992.
Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione(ad eccezione degli immobili statali) richiede che gli immobili siano nel proprio territorio e che siano destinati ai compiti istituzionali. Pertanto, gli immobili fuori da territorio e gli immobili non destinati a compiti istituzionali sono assoggettati all'imposta. Rispetto all'ICI non c'è più esenzione per gli immobili posseduti dalle Camere di commercio.
All'IMU si applicano, come detto, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992; sono quindi esenti:
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7, comma 1, lettera b). In base alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. n. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge n. 286/2006), nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Le unità immobiliari che, per effetto di questo criterio, richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro 9 mesi a partire dal 3 ottobre 2006. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601/1973 (art. 7, comma 1, lettera c). Il rimando del legislatore è riferito ai fabbricati, invece, l'art. 5-bis si occupa di "immobili con destinazione ad usi culturali". L'esonero è da riferirsi agli immobili e non solamente ai fabbricati. Gli immobili dell'art. 5-bis sono quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. L'art. 5-bis cita altresì i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Anche per questi ultimi vi deve essere la mancanza di reddito;
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 (libertà religiosa) e 19 (diritto di professare la propria fede religiosa) della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7, comma 1, lettera d). L'art. 2, legge n. 206/2003 stabilisce che gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari sono pertinenze degli edifici di culto. Per effetto di questa disposizione gli oratori sono esentati;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929 (art. 7, comma 1, lettera e). Gli articoli richiamati contengono un lungo elenco di fabbricati, in genere, ubicati nel Comune di Roma;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7, comma 1, lettera f);
i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di dette attività (art. 7, comma 1, lettera g);
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge n. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h). Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1993 (sul S.O. n. 53 alla G.U. 18 giugno 1993, n. 141) sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h); se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.
gli immobili utilizzati dai soggetti (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
Gettito
E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Indeducibilità
L'IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall' IRAP.
Interessi
La misura annua degli interessi è determinata dal Comune nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
Istituzione
L'imposta è istituita ed applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'istituzione è, quindi, prevista per legge. Non è obbligatoria, ai fini dell'esistenza del tributo, alcuna deliberazione da parte del Comune. In ogni caso il Comune provvederà ad alcuni atti fondamentali: l'istituzione dell'imposta, la determinazione delle aliquote, l'adozione del regolamento dell'imposta, la nomina del funzionario responsabile. L'imposta si applica, senza alcun intervento regionale, anche nei Comuni delle regioni a statuto speciale.
Modelli
L'art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione e i modelli di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità. Per il versamento, le modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme applicabili
L'IMU è disciplinata dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili. Si applicano, altresì, alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992 (istitutivo dell'ICI), in quanto espressamente richiamati.
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011. Questa disposizione stabilisce che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15, D.Lgs. n. 504/1992 (disposizioni che riguardano l'ICI) e l'art. 1, commi da 161 a 170, legge n. 296/2006 (disposizioni che riguardano i tributi locali).
Si precisa che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Norme abrogate
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:
l'art. 1, D.L. n. 93/2008 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/2008), che disciplina l'esenzione ICI sulla prima casa;
l’art. 58, comma 3, (che disciplina la maggiorazione, fino a 500 euro, della detrazione ICI sull'abitazione principale);
le lettere d) (secondo cui i Comuni possono considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto), e) (secondo cui i Comuni possono considerare abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, stabilendo il grado di parentela) ed h) (in virtù della quale i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'ICI per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili) dell’art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997;
l'ultimo periodo dell’art. 8, comma 5 (riguardante la mancata emanazione della deliberazione dell'aliquota entro il termine di adozione del bilancio di previsione) e l’art. 9, comma 4 (riguardante le modalità che il Comune può stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per la corresponsione dell'imposta), del D.Lgs. n. 23/2011;
l’art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009), in base al quale "deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricabili le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibile nel catasto fabbricati, per le quali ricorrerono i requisiti di ruralità");
i commi 2-bis (in base a questa disposizione poteva essere presentata entro il 30 settembre 2011 domanda per il riconoscimento della ruralità degli immobili), 2-ter (in base a questa disposizione entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia del Territorio doveva convalidale la certificazione presentata) e 2-quater (la disposizione stabiliva che con D.M. dovevano essere stabilite le modalità applicative) dell'art. 7, D.L. n. 70/2011.
Potestà regolamentare
E' confermata la potestà regolamentare di cui agli articoli 52 e 59, D.Lgs. n. 446/1997.
Presupposto
Il presupposto dell'imposta è quello previsto per l'ICI (il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli). È assoggettata all'imposta l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Sono definite l'abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Riscossione
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Sanzioni
Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 285 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Le sanzioni indicate per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e per dichiarazione o denuncia infedele sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Valore immobili
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ( ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5). Questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Versamento
L'IMU è un'imposta annuale. Per ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali, l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai Comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28, R.D.L. n. 652/1939 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939) e successive modificazioni.
Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Autore Girolamo Ielo
Fonte: il quotidiano Ipsoa N. 12/01/anno 2012

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