VIES ED EFFETTI DELLA MANCANZA DI INSERIMENTO NELL'ARCHIVIO

In mancanza di VIES si paga l’IVA al fornitore senza rimborso.
Secondo quanto precisato in occasione del Videoforum 2012 di Italiaoggi l’unica conseguenza derivante dalla mancata iscrizione all’archivio VIES è l’impossibilità di chiedere il rimborso IVA sulle operazioni intracomunitarie. 
L’archivio VIES, ricordiamo, è stato stabilito con finalità antifrode dal DL n. 78/2010 in base al quale i soggetti IVA per poter realizzare operazioni intracomunitarie devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’articolo 27 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nel decreto IVA specifiche misure volte a garantire un più stretto monitoraggio dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e l’affidabilità dei dati relativi alle controparti negli scambi commerciali. In particolare, coloro che vogliono effettuare operazioni intracomunitarie sono tenuti a richiedere la preventiva iscrizione all’archivio VIES. 
In assenza di convalida nell'archivio VIES della partita IVA di un contribuente a questo si deve applicare il regime proprio delle operazioni interne, pertanto: 
► le operazioni attive dovranno essere assoggettate all'Iva in Italia; 
► gli acquisti saranno gravati dell'imposta dello stato membro di provenienza. 
Secondo quanto osservato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione all’archivio sono desumibili anche dalle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nella circolare n. 41 del 1° agosto 2011, sulle quali tuttavia persistevano incertezze di fondo, legate ai principi informatori della tassazione degli scambi intracomunitari nel regime transitorio. 
In occasione del videoforum 2012, in ogni caso, l’Agenzia ha chiarito la propria posizione riguardo alle conseguenze della mancata iscrizione all’archivio VIES, sancendo che queste consistono nella impossibilità di detrarre l’imposta sugli acquisti intracomunitari. 
Sul punto ricordiamo che gli scambi intracomunitari “business to business” sono soggetti all'applicazione dell'Iva nel paese di destinazione; gli scambi intracomunitari “business to consumer” sono soggetti ad IVA nel paese di origine. Con l'introduzione del regime autorizzatorio ad opera dell'art. 27 del dl n. 78/2010, i soggetti passivi nazionali, per poter effettuare operazioni intracomunitarie (attive o passive) tassabili a destinazione, secondo il principio delle operazioni “b2b”, devono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati (archivio Vies). In assenza di iscrizione, secondo la relazione del dl 78/2010, non sussiste soggettività passiva per le operazioni intracomunitarie. Di conseguenza: 
► le operazioni attive (cessioni e prestazioni fatte da soggetti nazionali verso soggetti comunitari) sarebbero assoggettate all'Iva in Italia; 
► le operazioni passive (acquisti di beni e servizi fatti da soggetti nazionali presso fornitori comunitari) sarebbero assoggettate all'Iva nel paese di origine, come se il destinatario fosse un privato consumatore.
Fonte: La Lente sul Fisco

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