VISTO DI CONFORMITA': POLIZZA A POSTO PER IL 2012

Per il visto di conformità, necessaria la continuità della polizza assicurativa.
Una nota della D.R.E. Piemonte fornisce ulteriori precisazioni ai professionisti iscritti nell’apposito registro dei soggetti abilitati.
Con la nota n. 4105/2012, rivolta agli O.D.C.E.C. e agli Ordini dei consulenti del lavoro delle Province piemontesi, la D.R.E. Piemonte ha fornito nuovi chiarimenti sull’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Si ricorda che la questione del rilascio del visto di conformità ha assunto particolare rilievo con l’art. 10 del DL n. 78/2009 (convertito L. n. 102/2009), che ha previsto l’obbligo del visto sulle dichiarazioni annuali IVA, per poter compensare nel modello F24 crediti IVA per un importo superiore a 15.000 euro annui, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2010.
Nella nota, la D.R.E. ricorda innanzitutto che i professionisti inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati hanno l’obbligo di produrre, alla scadenza della polizza assicurativa, il rinnovo o la quietanza successiva. La polizza, prevista per garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato dall’intermediario, deve contenere i requisiti prescritti dall’art. 22 del DM n. 164/99, tra cui figura anche la validità della copertura assicurativa.
In caso di inadempienze, il professionista non potrà avere regolare garanzia assicurativa e sarà privato di uno dei requisiti richiesti per la legittima apposizione del visto.
Inoltre, il rinnovo della polizza (nel caso di tacito rinnovo) o gli attestati delle quietanze (se il pagamento è suddiviso in rate) vanno comunicati alla D.R.E. entro 30 giorni dalla scadenza, via e-mail, fax, PEC, consegna a mano presso gli uffici o invio di raccomandata A/R.
Se il professionista non rispetta tale termine, non potrà apporre il visto e sarà cancellato dall’elenco per rinuncia all’iscrizione. Comunque, dopo la cancellazione, egli può decidere di iscriversi di nuovo, producendo una nuova e completa comunicazione ai sensi dell’art. 21 del citato DM.
La nota sottolinea poi che il professionista deve garantire la continuità della copertura assicurativa, verificando che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.
Ancora, è possibile utilizzare una polizza stipulata da una società di servizi solo nel caso in cui, nel contratto di assicurazione, la società di servizi risulti come contraente e il professionista nella sua attività di apposizione del visto come soggetto assicurato, poiché in tal modo è garantito il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato anche di minima entità ai clienti del professionista.
Resta ferma la valutazione circa l’inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito di impresa della società di servizi.
Per ciò che concerne, invece, i professionisti senza autonoma partita IVA, che svolgono l’attività nell’ambito di un’associazione professionale, la D.R.E. Piemonte chiarisce che essi possono avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti.
La variazione del domicilio fiscale va comunicata entro 30 giorni
Infine, in caso di variazione di domicilio fiscale, viene precisato che il professionista deve comunicare il nuovo domicilio alla Direzione regionale dell’Agenzia entro 30 giorni.
Se il nuovo domicilio è in un Comune di una diversa Regione, l’iscrizione del professionista nell’elenco informatizzato risulterà operante senza soluzione di continuità: infatti, la Direzione che ha ricevuto la comunicazione provvederà a comunicare i dati nella nuova DRE competente.
Fonte Eutekne 

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