A.C.E. (AIUTO CRESCITA ECONOMICA) ED ESATTA COLLOCAZIONE IN UNICO

Con l’approvazione definitiva del modello UNICO 2012 SC da parte dell’Agenzia delle Entrate, vengono chiariti diversi aspetti riguardanti il cosiddetto “Aiuto alla Crescita Economica” o ACE introdotta dall’art. 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) ed in vigore già per il 2011.
L’agevolazione consiste nella possibilità di scomputare dal reddito d’impresa il rendimento nozionale del “nuovo capitale proprio”. Il rendimento nozionale si ottiene moltiplicando i seguenti fattori:
- un coefficiente, pari al 3% per il primo triennio di applicazione della norma;
- la variazione in aumento del “nuovo capitale proprio” rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.
Il capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio, consentendo di fruire della detassazione anche per gli utili del 2010 accantonati a riserva.
Riguardo alle modalità con le quali viene applicata la detassazione, il modello UNICO 2012 fa comprendere come l’ACE non costituisca una mera variazione in diminuzione del reddito, indicata nel quadro RF. Attraverso la sua collocazione nel rigo RN6, infatti, l’ACE rappresenta una vera e propria misura agevolativa che può essere scomputata sia dal reddito minimo, calcolato applicando la disciplina delle società non operative, sia dal reddito determinato secondo le disposizioni ordinarie del TUIR.
Ad ogni modo, viene chiarito soprattutto un altro aspetto determinante: l’ACE può ridurre l’effetto della riforma intervenuta sull’art. 84 del TUIR ad opera del DL 98/2011, a seguito della quale le perdite sono diventate illimitatamente riportabili, ma non possono essere scomputate in misura superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio.
Il modello UNICO 2012, infatti, consente di utilizzare l’agevolazione in argomento per ridurre il reddito imponibile dell’esercizio, risultante dopo lo scomputo delle perdite riportate dagli esercizi precedenti, riducendo quindi quel 20% di reddito dell’esercizio che, secondo la nuova formulazione dell’art. 84, dovrebbe risultare sempre imponibile.
Resta fermo comunque che l’ACE non può incrementare le perdite fiscali riportabili, ma può al massimo “azzerare” il reddito imponibile. L’eccedenza di ACE può essere autonomamente riportata agli esercizi successivi, compilando il rigo RS113 del modello UNICO 2012 SC.
Si suppone quindi che una società denominata Alfa spa possieda:
- imponibile 2011 pari a 200;
- perdite riportabili per 400, tutte utilizzabili nel limite dell’80% del reddito imponibile;
- una detassazione ACE “teorica” pari a 80.
In tal caso, si produce un reddito imponibile pari a zero, in quanto il medesimo viene annullato per 160 da perdite riportabili e per 40 dall’ACE.
Le eccedenze di perdite e di ACE rimanenti possono poi essere riportate in avanti senza limiti di tempo.
Si attendono ulteriori limitazioni per il calcolo dell’ACE
Si osserva, poi, che le istruzioni al modello UNICO sembrano anticipare diverse disposizioni che saranno contenute nel decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del DL 201/2011.
Secondo la disposizione primaria, rilevano come variazioni in aumento di capitale proprio i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; rilevano, invece, come variazioni in diminuzione:
- le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Viene previsto inoltre che gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
A tali disposizioni, le istruzioni al modello UNICO 2012 affiancano però una limitazione, affermando che “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l’utile del medesimo periodo”. Tale condizione non è presente nell’art. 1 del DL 201/2011 istitutivo dell’ACE e probabilmente verrà prevista dal decreto attuativo. Ne consegue che all’interno del decreto attuativo della disciplina potrebbero essere previste anche altre disposizioni aventi finalità antielusiva.
Fonte: Eutekne autore Salvatore SANNA    


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