ADEGUATA VERIFICA CLIENTI: IN CONSULTAZIONE LE NUOVE DISPOSIZIONI

Fino al 15 marzo, gli operatori finanziari possono inviare osservazioni allo schema emanato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 231/2007.
La Banca d’Italia ha pubblicato il 2 febbraio lo schema del “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”. Il documento è in consultazione fino al 15 marzo 2012 per recepire osservazioni, commenti e proposte dagli operatori finanziari.
Lo schema, annunciato da tempo, è stato emanato ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DLgs. 231/2007 per chiarire ed armonizzare il delicato processo di identificazione e adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari.
Il provvedimento è rivolto infatti a banche, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, agenti di cambio, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, società fiduciarie, Poste Italiane spa, Cassa Depositi e Prestiti spa, mediatori creditizi e altri intermediari finanziari.
Diversamente dai dottori commercialisti ed esperti Contabili, che possono usufruire di Linee guida sull’adeguata verifica della clientela adottate dal CNDCEC già nel 2008 e nel corso degli anni più volte aggiornate, tali operatori finanziari svolgono l’adeguata verifica sulla clientela basandosi solamente sulle previsioni del DLgs. 231/2007.
Il documento è redatto secondo il seguente impianto:
- rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: viene specificato che il principio dell’approccio basato sul rischio costituisce un’applicazione del più ampio principio di proporzionalità e mira a massimizzare l’efficacia dei presidi aziendali, razionalizzare l’uso delle risorse e ridurre gli oneri a carico dei destinatari. Vengono inoltre forniti gli elementi utili per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dettagliando i criteri di valutazione concernenti il cliente e quelli concernenti i rapporti continuativi e le operazioni occasionali, sulla base dei quali l’intermediario deve poi procedere alla profilatura del cliente;
- obblighi di adeguata verifica per la clientela ordinaria: viene analizzato il contenuto degli obblighi, specificando l’ambito di applicazione e le modalità operative per l’identificazione del cliente e dell’esecutore, per l’identificazione del titolare effettivo e per la relativa verifica dei dati di tali soggetti. Vengono poi ulteriormente esaminate le modalità per l’acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali e per il controllo costante nel corso del rapporto continuativo. Sono infine esposti i termini per l’obbligo di conservazione dei documenti;
- misure semplificate di adeguata verifica per la clientela: sono indicati i soggetti nei confronti dei quali si applicano le procedure semplificate di adeguata verifica e sono descritti i prodotti e le transazioni che esentano l’operatore dall’effettuazione dell’adeguata verifica;
- obblighi rafforzati per la clientela ordinaria: vengono espressamente elencati ed analizzati i casi in cui è necessario assumere misure rafforzate di adeguata verifica, fra i quali l’operatività a distanza, la partecipazione di Persone politicamente esposte (PEPs), le operazioni di versamenti di contanti o valori provenienti da altri Stati e l’operatività con banconote di grosso taglio;
- esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela: vengono dettagliatamente specificati l’ambito di applicazione, le relative responsabilità dell’intermediario e il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi da parte dei soggetti terzi;
- rapporti e operazioni tra intermediari: vengono analizzate le modalità di adeguata verifica nei confronti di intermediari extracomunitari e nei casi in cui il rapporto di clientela sia intermediato da altri intermediari finanziari (servizi di investimento e di gestione collettiva per conto dei clienti).
Il documento è inoltre corredato di un allegato, nel quale sono fornite utili indicazioni per l’individuazione del titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia un’entità diversa da una persona fisica.
Provvedimento definitivo in vigore decorsi 8 mesi dall’emanazione
Unitamente al provvedimento relativo all’adeguata verifica della clientela, sono poste in consultazione anche le conseguenti modifiche al provvedimento sulla tenuta dell’Archivio Unico Informatico.
Terminata la consultazione ed analizzati i commenti degli operatori, verrà emanato il provvedimento definitivo che entrerà in vigore decorsi 8 mesi dall’emanazione e si applicherà a tutti i rapporti in essere a tale data, anche se costituiti precedentemente.
Fonte: Eutekne autore Luca PIOVANO

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