APPROVATO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il Governo, con l'approvazione del decreto legge sulla semplificazione fiscale, ha introdotto alcune novità che renderanno ancora più marcata l'azione nel campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all'evasione. 
Nei 13 articoli del provvedimento, predisposto dal Ministrero dell'economia e delle finanze, sono annunciate diverse misure che permetteranno ulteriori passi avanti verso equità e controllo mirato degli illeciti.
In particolare, tra le semplificazioni in materia tributaria, si segnala quella sulla rateizzazione dei debiti tributari, ovvero la dilazione dei pagamenti in caso di scadenza dal termine ultimo di pagamento. 
Con il nuovo provvedimento il contribuente, qualora decadesse la rateazione accordata, potrà comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla rateazione per momentanea difficoltà economica. 
In proposito, il decreto prevede la Rateazione flessibile. Si interviene sulla rateazione per momentanea difficoltà economica proponendo tre soluzioni:
a) piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;
b) esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
c) divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima. 
Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti
Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente. 
Comunicazioni e adempimenti formali 
Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un'apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali).
Con l'odierno provvedimento si eviterà che l'inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.
Al contribuente viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l'assolvimento del particolare adempimento previsto, anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento. Il contribuente pagherà peraltro una sanzione minima di 258 euro. In questo modo si salvaguarda il contribuente in buona fede e vengono sanati quei soli comportamenti che non pregiudicano l'interesse erariale, né l'attività di accertamento.
Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi 
Ci sarà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Fino a ieri vigeva l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro. 
Dal 1° gennaio di quest'anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.
Comunicazione operazioni black-list - Introduzione soglia 
Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a euro 500.
Facilitazioni per imprese e contribuenti 
Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano. La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro, con particolari garanzie anti-riciclaggio.
Fonte: il sole 24 ore del 25/2/2012

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