AUTOTRASPORTATORI: RECUPERO ACCISE GASOLIO

SPECIALE D.L. LIBERALIZZAZIONI
Autotrasportatori, il recupero delle accise sui carburanti diventa trimestrale.
Il decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) sembra contenere i primi segnali positivi per il settore dell'autotrasporto: tra le misure previste dal provvedimento, vi è una riduzione dei tempi del recupero da parte degli autotrasportatori delle accise sui carburanti che consente - previa modifica dell'art. 3, D.P.R. n. 277/2000 - di presentare le richieste di rimborso "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" e non più in unica soluzione annuale (al 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare).
Il Governo Monti ha inserito nel c.d. D.L. Liberalizzazioni (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O. n. 18) alcune disposizioni che mirano a contrastare il malevolo effetto del rialzo dei prezzi del carburante per il settore dell’autotrasporto.
Diventano così subito concreti alcuni degli impegni presi dal Governo a favore degli autotrasportatori - che in questi giorni sono stati sul piede di guerra tra scioperi e blocchi in tutta la penisola - sui quali si era soffermato il Ministro Passera durante l'audizione alla Camera del 18 gennaio 2012, ribadendo in buona sostanza quanto già dichiarato l’11 gennaio dal viceministro Mario Ciaccia.
Secondo la relazione tecnica che accompagna il D.L. n. 1/2012, le misure contenute nel decreto (in vigore dal 24 gennaio 2012) si sono rese opportune sia per allineare la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei, sia, per l’appunto, per limitare l'esposizione finanziaria che gli aumenti delle accise comportano in attesa del rimborso, che fino ad oggi è annuale e che invece le modifiche apportate trasformano in trimestrale. Nella relazione, infatti, il Governo riconosce che “i recenti aumenti delle accise sul gasolio per autotrazione stanno mettendo a dura prova la tenuta del comparto, che ha già dovuto sopportare ulteriori rincari di altre voci di spesa come assicurazioni e manutenzione dei veicoli, in un contesto economico che è tuttora al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi”.
Passiamo alla lettura delle norme in parola.
Il recupero delle accise da “annuale” diviene “trimestrale”
Nello specifico, l’art. 61 del decreto (espressamente rubricato “Anticipo recupero accise per autotrasportatori”) apporta (comma 1) una serie di modifiche al D.P.R. n. 277/2000 (“Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”).
Più precisamente, viene modificato l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000 (articolo che disciplina le modalità di presentazione all’Agenzia delle Dogane della dichiarazione che gli “esercenti le attività di autotrasporto merci” devono seguire per poter usufruire del beneficio della riduzione degli oneri su di essi gravanti, in pratica per poter richiedere il rimborso delle accise): l’art. 61, comma 1, sostituisce le parole “entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare” con le seguenti: “a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare”.
In pratica, come anticipato, tale modifica consentirà agli esercenti le attività di autotrasporto merci di poter presentare la dichiarazione per richieste di recupero delle accise nel mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Alla stregua di ciò, l’art. 61, comma 1, D.L. n. 1/2012, sostituisce le parole “dell’anno” del comma 6 dell’art. 3, D.P.R. n. 277/2000, con le seguenti: “del periodo”.
Credito fruibile entro il 31 dicembre dell’anno successivo
Ulteriori modifiche vengono apportate all’art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277/2000, consentendo la fruizione del credito entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è nato il diritto allo stesso: più precisamente, l’art. 61, comma 1, D.L. n. 1/2012, sostituisce le parole “entro l’anno solare in cui è sorto” con le seguenti: “entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto”.
Credito d’imposta, abolito dal 2012 il limite annuale dei 250.000 euro
Il D.L. n. 1/2012 dispone, inoltre, che dal 2012 non si applichi il limite annuale di 250 mila euro (previsto dalla Finanziaria 2008) per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta che derivano dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi: più precisamente, l’art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012, prevede che “a partire dall’anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Ulteriormente, l’art. 61, comma 3, D.L. n. 1/2012, prevede che “per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.”
Rimborso delle accise per gli autotrasportatori con veicoli superiori alle 7,5 tonnellate
L’art. 61, comma 4, D.L. n. 1/2012, infine, precisa che, in tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinino aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aggravio dei costi (“il maggior onere”) conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio da autotrazione verrà sempre rimborsato con le modalità previste dall’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 26/2007 (il quale ha recepito la direttiva “DTE” n. 2003/96/CE, di “ristrutturazione” del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e ha modificato significativamente il Testo Unico delle accise, cioè il D.Lgs. n. 504/1995).
Tale rimborso potrà essere effettuato nei confronti dei soggetti di cui all’art. 5 (Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica), comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, “limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.”
Coerentemente, l’art. 61, comma 4, D.L. n. 1/2012 aggiunge due nuovi commi all’art. 33 della Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), e precisamente:
“a) nel comma 30 le parole “sulla benzina senza piombo” sono sostituite dalle seguenti: “sulla benzina con piombo”
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
“30-bis) All’aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all’aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16".
Fonte: Sito Ipsoa autore Brunella Biancanello

Commenti

  1. Dal 2012 il rimborso sulle accise relative ai consumi di gasolio delle aziende di autotrasporto avvengono trimestralmente e la domanda può essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre a cui si fa riferimento. Congratulazioni per i vostri utilissimi post!

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