CARTELLE ESATTORIALI: PIANO DI RATEIZZAZIONE A RATE CRESCENTI

Piano di rateazione a rate crescenti anche per i nuovi tributi iscritti a ruolo.
La crisi che negli ultimi anni sta attanagliando il sistema economico nazionale (e non solo) investe inevitabilmente anche un'ampia categoria di contribuenti che, incontrando sempre maggiori difficoltà nell'ottemperare con regolarità agli obblighi fiscali, finisce, di frequente, con l'essere destinataria di cartelle di pagamento cui segue uno stato di morosità. Per venire in contro al contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è prevista la possibilità di poter richiedere all’ente della riscossione, una rateazione di detti importi. 
Al riguardo, si precisa che, la dilazione delle somme iscritte a ruolo rappresenta un istituto “premiale” che permette, in presenza di determinati presupposti, la ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento. Tuttavia, preso atto della perdurante congiuntura economica sfavorevole e considerata, anche, la stretta creditizia che caratterizza l’operatività dei soggetti economici, molti contribuenti si sono trovati in difficoltà nell’onorare la rateazione dei ruoli ottenuta dall’ente riscossore ( Equitalia). 
A tale riguardo, il Legislatore (Manovra Monti, così detto decreto Salva Italia) è intervenuto in sostegno di quei contribuenti in difficoltà ad onorare il pagamento dei tributi iscritti a ruolo prevedendo: 
la proroga della rateazione in corso ( art. 10 comma 13 bis dl 201/2011); 
un nuovo piano di rateazione a rate variabili crescenti ( art. 10 comma 13 bis dl 201/2011); 
la proroga della rateazione caratterizzate dalla decadenza ( art. 10 comma 13 ter dl 201/2011); 
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali approvato il 24 febbraio introdurre la possibilità di chiedere la rateazione dei ruoli a rata crescente, in tutti i casi e non solo nelle ipotesi di richiesta di ulteriori differimenti ( art. 10 comma 13 bis dl 201/2011). Vale a dire che il contribuente che riceve una cartella esattoriale potrà, quindi: 
a seconda dell’entità del tributo iscritto a ruolo, chiedere la formulazione di un piano di rateazione formato da un numero massimo di 72 rate
usufruire di un piano di rientro caratterizzato da rate variabili crescenti per ciascun anno. Ciò permetterebbe, al debitore in crisi di liquidità, di usufruire del differimento del debito residuo con una graduazione che tenga conto di prospettive congiunturali e finanziarie migliori, con evidenti benefici nella tesoreria dello stesso. 
Tuttavia, in assenza di una richiesta specifica di riformulazione del piano a rate crescenti, si applicheranno gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione). A tale proposito si precisa che, gli algoritmi di calcolo che determinano il numero di rate concedibili al contribuente (determinabile anche utilizzando il sito internet dell'Agente della riscossione) sono strettamente correlati all'entità del debito residuo ed alla natura giuridica del debitore stesso.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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