COLLEGIO SINDACALE IN CARICA FINO ALLA SCADENZA

Nonostante le modifiche del DL semplificazioni, resta ferma la norma di carattere transitorio per i collegi di s.r.l. nominati entro il 31 dicembre 2011.

L’art. 35 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto semplificazioni), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 27 della Gazzetta Ufficiale n. 33 di ieri, in vigore da oggi, modifica nuovamente la disciplina dei controlli, sia facoltativi che obbligatori, delle  s.r.l. , nonché quella del collegio sindacale nelle s.p.a.
Partendo da quest’ultimo profilo, si evidenzia la sostituzione della disposizione (art. 2397, comma 3 c.c.) che avrebbe consentito alle spa con ricavi o patrimonio netto inferiori ad un milione di euro di nominare un sindaco unico scelto tra i revisori legali. 
La nuova norma stabilisce che, se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.), le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito Registro (al quale, sempre a fronte di una previsione statutaria, sembra possibile affidare anche la funzione di revisione legale in assenza di obbligo di tenuta del bilancio consolidato ex art. 2409-bis c.c.).
Si precisa, inoltre, che l’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (scaduto il termine, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato).
Quanto ai controlli facoltativi di s.r.l., il nuovo art. 2477, comma 1 c.c. stabilisce che l’atto costitutivo delle s.r.l. può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un “organo di controllo” o di un “revisore”. 
In assenza di specificazione, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Con riguardo alle ipotesi in cui i controlli nelle srl si presentano come obbligatori, è precisato che occorre procedere alla nomina non più di un sindaco unico, ma dell’“organo di controllo” o del “revisore”. Nel caso di nomina dell’“organo di controllo” (anche monocratico), inoltre, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa. Quest’ultima precisazione è operata sostituendo il comma quinto dell’art. 2477 c.c. ovvero la disposizione normativa che affida(va) la revisione legale dei conti delle srl al sindaco unico, salvo diversa indicazione dell’atto costitutivo.
A fronte di tali rilevanti novità, si pone, fortunatamente, il fatto che le modifiche non sono destinate ad avere una immediata operatività. Da un lato, infatti, nelle srl resta ferma la norma di carattere transitorio (art. 13-bis della L. 183/2011, come inserito dall’art. 16 comma 1 lett. b) del DL 212/2011) – peraltro scritta in un contesto normativo nel quale i margini di sopravvivenza dell’organo di controllo collegiale si presentavano ancor più ristretti – secondo la quale nelle srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Dall’altro, come rilevato dal CNDCEC (nella Nota interpretativa del novembre 2011), e dal Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 250-2011/I, non è possibile ravvisare un’automatica decadenza del collegio sindacale in carica. Le cause di decadenza dei sindaci rispondono ad un preciso principio di tassatività, essendo esclusivamente quelle previste dall’art. 2399 c.c.
Alla scadenza sarà determinante una corretta lettura degli attuali statuti
Quindi, nelle spa, gli attuali collegi saranno in carica fino alla loro naturale scadenza. A quel punto potrà essere nominato un sindaco unico se lo statuto non richieda necessariamente un collegio sindacale e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Da un lato, quindi, l’obbligo di redazione del bilancio in forma abbreviata sarà, di per sé, sufficiente a confermare l’obbligo di nomina del collegio sindacale. Dall’altro, occorrerà interrogarsi sul valore da riconoscere alle clausole statutarie già presenti – perché inserite ante DL semplificazioni – che richiedono la nomina del collegio sindacale: clausole che certamente assicureranno la permanenza dell’organo collegiale ove questo sia espressione di specifici interessi dei soci rispetto alla composizione pluripersonale (si pensi al caso della nomina con voto di lista per garantire la presenza di un sindaco di minoranza).
Nel medesimo contesto temporale, poi, nelle srl sarà possibile decidere se nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale) ovvero un revisore. Anche in tal caso, peraltro, occorrerà verificare la valenza delle clausole statuarie esistenti e richiedenti un organo collegiale. Organo da confermare nel caso in cui, ad esempio, l’interesse dei soci alla composizione plurisoggettiva sia desumibile dall’attribuzione ad uno di essi del “diritto particolare” (ex art. 2468 c.c.) di nominare un sindaco.
Fonte: Eutekne autore Maurizio MEOLI

Commenti