COLLEGIO SINDACALE: PARTITA ANCORA APERTA

In Senato si rafforza la tesi di commercialisti e notai sull’obbligo quando si superano i parametri dimensionali che lo rendono obbligatorio nelle spa.
Nella seduta di ieri, il Senato ha preso in esame gli emendamenti proposti all’art. 16 del DL 212/2011, in sede di conversione in legge del decreto. Tale articolo 16, nella sua formulazione originaria, prevedeva alcune disposizioni in materia di collegio sindacale, quali in particolare:
- una norma di carattere transitorio, ai sensi della quale nelle srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato;
- la sostituzione delle parole “collegio sindacale” con la parola “sindaco” nel comma 9 dell’art. 14 della L. 183/2011;
- l’aggiunta delle parole “il sindaco,” dopo le parole “nelle società di capitali” al comma 4-bis dell’art. 6 del DLgs. 231/2001.
Per effetto delle modifiche apportate dal Senato, la seconda e terza disposizione vengono abrogate e sopravvive solo la norma di carattere transitorio. Sono ritocchi che di fatto rafforzano e, a questo punto, implicitamente confermano la correttezza della lettura interpretativa data lo scorso novembre dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Consiglio nazionale del notariato alla disciplina del collegio sindacale nelle srl, dopo le modifiche recate agli artt. 2397 e 2477 c.c. dall’art. 14 della L. 183/2011.
Giova ricordare brevemente la successione dei fatti.
Il 12 novembre scorso, l’art. 14 della L. 183/2011 modifica il testo dell’art. 2477 c.c., sin dalla sua rubrica, sostituendo ogni riferimento diretto al collegio sindacale con il riferimento alla figura del sindaco unico.
Al tempo stesso, tuttavia, le predette modifiche lasciano inalterato il rimando operato dal comma 5 dell’art. 2477 c.c. alla disciplina propria delle spa per i casi in cui sussistono i presupposti di obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo.
Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, il Consiglio nazionale dei commercialisti e poi quello dei notai licenziano delle note interpretative che convergono su una medesima lettura del “nuovo” art. 2477 c.c.: nonostante le modifiche, il rinvio alla disciplina delle spa (per i casi in cui la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria anche nelle srl) implica che anche nella srl rimane obbligatoria la nomina dell’organo collegiale, quando risultano superati i parametri dimensionali (un milione di euro sia di fatturato che di patrimonio netto) che lo rendono obbligatorio nelle spa.
E – sempre secondo le condivisibili considerazioni dei due Consigli nazionali – che anche nelle srl possa risultare comunque obbligatoria la nomina del collegio sindacale invece che del “mero” sindaco unico, si evince inoltre dal fatto che:
- il comma 9 dell’art. 14 della L. 183/2011, nello specificare che possono redigere il bilancio secondo lo schema semplificato, da approvare a cura del Ministero dell’economia, quelle srl “che non abbiano nominato il collegio sindacale”, conferma implicitamente come anche nelle srl il legislatore continua a non escludere l’ipotesi in cui l’organo di controllo possa e, in alcune circostanze, debba continuare ad essere collegiale;
- il comma 4-bis dell’art. 6 del DLgs. 231/2001, nello specificare che “solo” il collegio sindacale (oltre al consiglio di sorveglianza nel sistema di governance duale e al comitato per il controllo della gestione in quello monistico) e non anche il sindaco unico possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza ai fini della “disciplina 231” per le società di capitali, lascia trasparire l’illogicità di una diversa interpretazione tesa ad escludere che, nella srl, l’organo di controllo possa e, in alcune circostanze, debba continuare ad essere collegiale.
Ecco che, se le modifiche recate a questi due articoli dall’art. 16 del DL 212/2011, lo scorso 6 dicembre 2011, hanno senza dubbio indebolito la tesi interpretativa dei due Consigli nazionali, la scelta del Senato di espungere dette modifiche, in sede di conversione in legge del decreto, ne è un chiaro segno di rafforzamento e di implicito avallo.
A oggi, dunque, pare ancor più salda l’interpretazione del testo dell’art. 2477 c.c., quale risultante a seguito delle modifiche recate dalla L. 183/2011, secondo cui, nelle srl:
- quando si verifica uno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., è obbligatoria la nomina del sindaco unico, salvo opzione volontaria per il collegio sindacale;
- se però, oltre al superamento dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., la società supera anche un milione di euro sia di fatturato che di patrimonio netto, allora diviene obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
Tutto questo, ovviamente, senza dimenticare che, nel mentre, sulla disciplina del collegio sindacale delle srl, ma anche delle spa, pende la “spada di Damocle” del DL semplificazioni, le cui bozze più accreditate prefigurano ennesime modifiche significative sia al disposto dell’art. 2397 che a quello dell’art. 2477 c.c. (si veda “Revisore legale alternativo al collegio sindacale nelle srl” del 31 gennaio).
Questo scenario, tuttavia, pur restando probabile, appare meno certo dopo il dibattito sviluppatosi nella giornata di ieri nelle aule del Senato. Tutti i senatori intervenuti nel dibattito, ivi compresi quelli appartenenti ai gruppi che sostengono il Governo, hanno infatti sottolineato con grande forza il fatto che, su una materia complessa come quella dei controlli societari, il Governo dovrebbe astenersi dall’intervenire con decreti legge che vanno a introdurre modifiche nel corpo del codice civile.
Sarebbe singolare che, dopo un richiamo così forte e netto, il Governo torni sulla materia con le radicali modifiche agli artt. 2397 e 2477 c.c. che fino a ieri sembravano ormai quasi scontate. Più probabile, a questo punto, un ritorno a logiche di “meri” interventi d’interpretazione autentica sul tessuto normativo esistente. Anche perché il Governo ha già avuto modo di toccare con mano la determinazione del Parlamento, avendo dato parere inizialmente negativo pure sugli emendamenti abrogativi in precedenza descritti che, ciò nonostante, l’Aula ha sostenuto e approvato.
Un parere negativo che il rappresentante del Governo in aula, il Sottosegretario alla Giustizia Zoppini, ha sostenuto argomentando che con “il decreto semplificazioni approvato venerdì scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Governo è reintervenuto nella materia chiarendo la portata della disciplina precedentemente introdotta con la legge di stabilità”.
Affermazioni che suscitano più di qualche perplessità (perché il testo del DL semplificazioni è ben lungi dall’essere già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e perché un conto è intervenire per “chiarire” con una norma di interpretazione autentica, un conto sono invece le modifiche agli artt. 2397 e 2477 c.c. date per accreditate sino a ieri) e che lasciano intuire come saranno ancora molti i colpi di scena di una vicenda che ormai sembra avere ben poco a che fare con il diritto societario e la tutela del mercato.
Fonte: Eutekne autore Enrico Zanetti

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