COMPENSAZIONI RUOLI-RIMBORSI: PROVVEDIMENTO DEL 24 FEBBRAIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In un provvedimento direttoriale di ieri, le modalità di trasmissione dei flussi informativi e la movimentazione delle somme sulle contabilità speciali.
Con un provvedimento diffuso ieri, relativo alla compensazione tra ruoli e rimborsi, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di trasmissione dei flussi informativi (art. 28-ter del DPR n. 602/1973) e le connesse modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali.
Innanzitutto, si rende necessario verificare quali siano i soggetti beneficiari dei rimborsi d’imposta. Dall’elenco dei beneficiari si considerano esclusi coloro che, alla data di predisposizione dell’elenco stesso:
- abbiano maturato un diritto al rimborso per un importo non superiore a 60 euro, interessi inclusi;
- risultino deceduti;
- siano in procedura concorsuale;
- siano minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacità di agire, per i quali sia stato nominato un rappresentante;
- abbiano subìto una sentenza definitiva o la conclusione di un procedimento ex art. 17-bis del DLgs. n. 546/1992.
L’elenco dev’essere trasmesso ad Equitalia dall’Agenzia delle Entrate. Spetterà poi ad Equitalia accertare se siano presenti ruoli dovuti e non pagati (anche se non ancora notificati), nonché carichi affidati agli agenti della riscossione previsti dal provvedimento direttoriale del 30 giugno 2011, di importo non superiore a 1.500 euro complessivi (si veda “Pronte le modalità di «consegna» ad Equitalia degli accertamenti esecutivi” del 2 luglio 2011). Ai fini del calcolo della soglia di 1.500 euro, Equitalia non dovrà comunque considerare i ruoli oggetto di sospensione, o per i quali siano stati effettuati versamenti ex art. 12 della L. 289/2002 o, ancora, per i quali siano stati effettuati pagamenti ai sensi dell’art. 25, comma 3-quater del DLgs. 472/1997.
Ricevuto l’elenco, Equitalia ha 12 giorni di tempo per operare i riscontri appena descritti e per ritrasmettere all’Agenzia i dati necessari a riconoscere i beneficiari, oltre ad ulteriori informazioni quali, tra le altre, il totale delle somme iscritte a ruolo non riscosse, comprese quelle rateizzate, e l’ammontare delle spese, degli accessori e degli interessi. L’Agenzia, a sua volta, entro 30 giorni, mette a disposizione di Equitalia un importo pari alle somme appena descritte (“nei limiti dell’importo complessivo dei rimborsi spettanti ai beneficiari”), accreditandole su apposite contabilità speciali.
Sospensione del recupero revocata in caso di rifiuto della compensazione
Spetta poi ad Equitalia sospendere – per le partite di ruolo notificate – l’azione di recupero e avviare la procedura di notifica della proposta di compensazione. Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla ricezione per decidere se accettare o meno la proposta: allo scadere del termine, il “silenzio” viene considerato un tacito rifiuto. Trascorsi 80 giorni dalla proposta, la sospensione dell’azione di recupero viene revocata ed Equitalia può riprendere l’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo (lo stesso avviene, ovviamente, qualora il rifiuto sia espresso). In ogni caso, gli aggi di riscossione e gli interessi continuano a valere fino alla data di eventuale adesione alla compensazione.
Nell’ipotesi in cui le somme accreditate non vengano utilizzate (in tutto o in parte) ai fini della compensazione o della riscossione coattiva, Equitalia è tenuta a rimborsare direttamente il contribuente.
Fonte: Eutekne

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