COMPILAZIONE QUADRO RW

Imposte patrimoniali: duplicati i dati nel quadro RW. Nessuna possibilità di deduzione per gli immobili oltrefrontiera.
Dubbi interpretativi - Le istruzioni in merito all’indicazione delle imposte patrimoniali sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche nel modello Unico, ha causato diversi dubbi interpretativi derivanti dall'indeterminatezza della norma. 
IMU estera - Con riferimento agli immobili detenuti all’estero, l’imposta straordinaria dovuta è omologa all'IMU, che si deve versare in Italia. L'aliquota applicabile, coincide con quella dell’IMU base e il presupposto dell’imposta è la proprietà o un altro diritto reale sull'immobile. A differenza dell’IMU, non sono previste le riduzioni di aliquota e le detrazioni, che sono ammesse in Italia dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, anche se solo per alcune casistiche. Quindi può accadere che un soggetto fiscalmente residente in Italia (in quanto vi abbia il centro degli interessi vitali) ed emigrato all'estero, utilizzi l'abitazione estera come dimora abituale, ma non avrà lo sconto previsto per l’abitazione principale. 
Base imponibile diversa - La base imponibile è diversa, mentre l'imposta sul valore degli immobili all'estero è dovuta sul costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile, l’imposta municipale propria in Italia dipende dalle rendite catastali incrementate in base a determinati moltiplicatori. Queste differenze potrebbero rendere addirittura l'imposta contestabile sul piano comunitario (si vedano il procedimento Theodor Jäger C-256/06, per gli immobili e il procedimento Grundstücksgemeinschaft Busley e Cibrian Fernandez, C-35/08 per le imposte sui redditi). 
Successione o donazione – Nei casi di successione o donazione di un immobile, ancora non è chiaro se per costo d'acquisto possa intendersi il valore indicato nella domanda di successione o nell'atto di donazione, in quanto che il costo cui si riferisce la norma non necessariamente coincide con il costo fiscale previsto dall'articolo 68 del Testo unico. Bisognerà anche chiarire quale valore debba assumersi se la successione o la donazione è tassata sia in Italia sia all'estero, su diverse basi imponibili. 
Attività finanziarie detenute all’estero - Le attività finanziarie detenute all’estero devono essere intese nel senso ampio descritto nelle istruzioni al modulo RW (comprendendovi, le partecipazioni non rappresentate a titoli, i conti correnti, i finanziamenti, le polizze vita a contenuto finanziario, i pronti contro termine, i metalli preziosi, i derivati), a prescindere se l'emittente o la controparte siano o meno non residenti. 
Il valore di mercato - L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione e il valore imponibile è costituito dal “valore di mercato”, che si rileva in ciascun anno solare, o anche, in mancanza, dal loro valore nominale o di rimborso. Non è chiaro come il meccanismo si applichi alle attività non più detenute al termine dell'anno, si potrebbe utilizzare il valore alla data della dismissione e rapportarlo al periodo di possesso, ma si tratta di un criterio non utilizzabile per i portafogli dinamici. 
Il termine valore di mercato non è definito nel nostro ordinamento e l'opinione prevalente è che tale criterio si applica esclusivamente alle attività negoziate in mercati regolamentati o in mercati comunque organizzati e in relazione alle quali esista una quotazione ufficiale, normalmente fornita dai provider specializzati. Dove mancano questi dati è inevitabile il riferimento al valore nominale o di rimborso. 
Si segnala che in occasione di Telefisco del 25 gennaio 2012, anche se riferito ad un altro argomento, ossia per la comunicazione dei beni assegnati ai soci in godimento, è stato precisato che per “valore di mercato” si intende il “valore normale” dell'articolo 9, comma 3 del Testo unico.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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