COMUNICAZIONE DATI IVA ENTRO 29/2/2012

La Comunicazione non va presentata se viene presentata la dichiarazione Iva in forma autonoma.
Comunicazione Iva in scadenza - Il prossimo mercoledì 29 febbraio, scadono i termini per la comunicazione dati Iva per l’anno d’imposta 2011. La comunicazione non è equiparata a una dichiarazione fiscale, ma ha uno scopo solo statistico ad uso comunitario (per quantificare le risorse che ciascuno Stato membro deve versare alla Comunità Europea). 
Con la Comunicazione dati Iva, vengono comunicati i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione. L’obbligo riguarda in generale i soggetti titolari di partita Iva tranne alcune eccezioni. È un adempimento annuale che scade entro il mese di febbraio. 
La trasmissione - La Comunicazione dati Iva deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal contribuente, attraverso (Entratel o Fisconline) oppure tramite intermediario abilitato. Come disposto dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98, la Comunicazione va presentata utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 17.1.2011. La Comunicazione deve essere conservata insieme alla relativa documentazione fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata, pertanto in merito alla Comunicazione di quest’anno entro il 31.12.2016. 
Soggetti obbligati ed esonerati - In generale, devono presentare la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva esercenti attività d’impresa o di arti e professioni anche se non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono invece esonerate dalla comunicazione le persone fisiche con volume d'affari per l'anno 2011 non superiore a 25.000 euro, i soggetti che presentano la dichiarazione Iva autonoma, i soggetti che nel 2011 si trovano nel regime dei minimi, i soggetti che hanno effettuato nel 2011 solo operazioni esenti Iva art. 10, i produttori agricoli esonerati con volume affari inferiore ai 7.000 euro, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, gli Enti pubblici, i soggetti non residenti nella Ue, i soggetti con detrazione Iva forfettaria ex art. 74, l'imprenditore individuale con affitto di unica azienda, i soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea che esercitano attività di e-commerce e che hanno effettuato servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato Ue, le Associazioni sportive che applicano la legge 398-91. 
Il volume di affari – Per la determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno a cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come previsto dalla circolare 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari relativo a tutte le attività esercitate, anche gestite con contabilità separata, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito delle attività per cui è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale e, conseguentemente, dalla comunicazione dati. 
Esercizio di più attività – Chi esercita più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, deve presentare un’unica comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. 
Sanzioni - Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065. Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, il contribuente pertanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

Commenti