COMUNICAZIONE IVA SI AVVICINA LA SCADENZA

Si avvicina il termine per la presentazione della comunicazione dati IVA 2011.
I titolari di partita IVA (obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale) sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA per l’anno 2011 anche se nel medesimo periodo d’imposta ( anno 2011): 
► non hanno effettuato operazioni imponibili; 
► ovvero non dovevano effettuare le liquidazioni IVA periodiche. 
Sono, invece, esclusi dall’obbligo in parola quei contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2011, ovvero: 
► i contribuenti che, per l’anno 2011, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effettuato soltanto operazioni esenti; 
► i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli); 
► gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti, salvo che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari; 
► le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nel 2011; 
► i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. “leggero”, qualora abbiano effettuato, nel 2011, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; 
► le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91; 
► i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro; 
► le persone fisiche che hanno realizzato, nel 2011, un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale; 
► le persone fisiche che, per il 2011, si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi; 
► i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali 
Sono, altresì, esclusi dalla presentazione della comunicazione dati IVA per l’anno 2011 coloro che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma entro il mese di febbraio. Si tratta di un’agevolazione introdotta dal D.L. n. 78/2009, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. 
Lo stesso D.L. n. 78/2009 ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione iva autonoma entro febbraio ed essere, pertanto, esenti dall’obbligo di Comunicazione dati Iva, anche ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva unificata, che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a 10.000 €. In questo modo, infatti, tali soggetti potranno utilizzare in compensazione il credito Iva già a partire dal 16 marzo, senza dover attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale. 
Alla luce di quanto sopra, tuttavia, si è creata una disparità di trattamento tra i soggetti che avendo un credito Iva possono trasmettere la dichiarazione Iva in via autonoma ed essere esonerati dalla Comunicazione dati Iva, e coloro che, invece, avendo un debito d’imposta, non possono usufruire di tale agevolazione. Per questo, con la Circolare n. 1/E del 25.01.2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito iva annuale, tutti i contribuenti Iva, se vogliono, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, evitando così l’ulteriore adempimento della Comunicazione dati Iva. Va ricordato che i soggetti aventi un saldo Iva 2011 a debito, che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, devono effettuare il versamento entro il 16.03.2012, non essendo possibile rinviare il versamento dell’Iva dovuta alle scadenze previste per il Mod. Unico. 
Il modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2011 continua ad essere quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011 (disponibile sui siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it ), già utilizzato lo scorso anno. La comunicazione dati IVA relativa al 2011 deve essere presentata entro il 29.2.2012, esclusivamente per via telematica: 
► direttamente dal contribuente; 
► (in alternativa) tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti).
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco
Rassegna stampa:
http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/20.02.2012_04_0.pdf

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