COMUNICAZIONE PEC: PROROGA AL 30 GIUGNO 2012

Il nuovo termine per il deposito della PEC presso il Registro delle Imprese stabilito dal Decreto Semplificazioni consentirà alle aziende di gestire l’adempimento entro il (nuovo) termine del 30 giugno 2012. Tale previsione è stata inserita nel Decreto nel Consiglio dei Ministri di venerdì 27 gennaio 2012. 
Come noto, al fine di favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori, il legislatore (art. 16, co. 6, del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
La normativa di riferimento obbliga, in sostanza, il rappresentante legale delle società, già iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore ( 29 novembre 2008), di comunicare al medesimo registro la P.E.C entro tre anni, quindi, entro il 29 novembre 2011, pena l’applicabilità della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese, in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa (sanzione passata da 206 a 2065 euro a da 103 a 1.032 euro con ulteriore riduzione di un terzo laddove la inadempienza fosse corretta entro trenta giorni dopo la scadenza stabilita per legge). 
In data 3 novembre 2011 era intervenuto, sul tema, il Ministero Sviluppo Economico, con la circolare 3645/C, avente ad oggetto: “Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di PEC delle imprese costituite in forma societaria”; con la quale, all’approssimarsi della scadenza del termine, ha fornito, alle imprese ed alle Camere di commercio, le indicazioni operative per una corretta applicazione della normativa in materia di attuazione della disposizione in oggetto e che impone, per l’appunto, che tutte le società iscritte al registro delle imprese siano dotate di indirizzo di PEC, qualunque sia la data di iscrizione delle medesime. 
In rapida successione, poi, negli ultimi giorni prima della originaria scadenza, il Ministero dello sviluppo Economico aveva fornito ulteriori indicazioni integrative: 
► Parere del 24 novembre 2011 prot. N. 0223761 avente ad oggetto chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione in capo alle società sottoposte a procedure concorsuali; 
► Parere del 25 novembre 2011 prot. N 0224402 avente ad oggetto il differimento dei termini ( senza l’applicazione delle sanzioni) per la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese. Infatti, alla luce delle numerose segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC, di non riuscire a far fronte alle richieste di nuovi indirizzi PEC concentratasi negli ultimi giorni, il Ministero aveva “suggerito” alle Camere di Commercio, tramite quest’ultima circolare, di ritenere come “corretto adempimento” anche quello tardivo. In buona sostanza, la mole di richieste da parte delle società nell’imminenza del termine, ha reso impossibile per i gestori PEC il rilascio a tutte le società medesime della casella certificata nei tempi sanciti dalla normativa. Per il Ministero, si tratterebbe di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e comunque transitoria. Questo almeno fino “all’inizio del nuovo anno”. A giustificazione di tale rinvio, il Ministero richiamava la mancanza dell’elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l’applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della L. 689/81). Pertanto, al fine di evitare contenziosi presumibilmente di esito negativo per le ragioni sopra esposte, il Ministero rileva l’“opportunità” per le Camere di Commercio di astenersi dall’applicazione delle sanzioni previste almeno fino alla fine dell’ anno 2011. 
Come anticipato all’inizio del presente contributo, il Decreto Semplificazioni ha previsto la proroga al 30 giugno 2012 per il termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, possono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata alla Camera di Commercio. L’adempimento trova quindi una ulteriore proroga dopo i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che, nella circolare su commentata, aveva indicato, appunto, l’opportunità alla Camere di commercio di astenersi dall’applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l’adempimento tardivo.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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