CUPE: ENTRO IL 28 FEBBRAIO LA CERTIFICAZIONE PER GLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2011

Entro il prossimo 28 febbraio, i soggetti IRES, che hanno corrisposto nel 2011 utili o proventi ad essi equiparati a soggetti residenti e non residenti, devono rilasciare a tali percettori l’apposita certificazione delle somme erogate. È quanto prevede l’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del DPR 322/1998, le cui disposizioni hanno trovato attuazione con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186529 del 21 dicembre 2009.
A tale adempimento sono tenute le società e gli enti che hanno corrisposto utili o proventi equiparati, ovvero le società di capitali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, i trust, le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli spa, le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, le imprese d’investimento e agenti di cambio, nonché ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
Per quanto concerne, invece, l’ambito oggettivo, oltre agli utili, ai fini della certificazione de qua, rilevano altresì i proventi ad essi equiparati: si tratta dei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, nonché quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) dello stesso Testo Unico.
Certificazione anche nel caso di distribuzione di riserve di capitali
Tale Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati (CUPE) deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di riserve di capitali, che, in base alla presunzione di cui all’art. 47 del TUIR, sono considerate utili o riserve di utili: in tale ipotesi, la società ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. circ. 26 del 16 giugno 2004). La stessa certificazione, invece, non deve essere rilasciata in caso di corresponsione di utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter del DPR 600/1973. Analogamente, non è previsto il rilascio obbligatorio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del DLgs. 461/1997.
Le certificazioni in oggetto saranno poi utilizzate da parte dei soggetti residenti per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi tramite modello UNICO 2012 o 730/2012, mentre i soggetti non residenti le utilizzeranno eventualmente, laddove previsto, per richiedere allo Stato estero il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte già versate in Italia.
Come stabilito dal provvedimento direttoriale citato, per la certificazione di cui trattasi può essere utilizzato il modello allegato a tale atto, ma può anche essere utilizzata un’altra impostazione grafica, purché i dati recati dal documento siano gli stessi di quelli previsti dal modello e nella stessa sequenza, con l’esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del campo. In particolare, la certificazione deve essere composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione, nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente, dalla Sezione II, riguardante i dati relativi all’intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti. Tale certificazione può anche essere sottoscritta mediante sistemi di elaborazione automatica.
Fonte: Eutekne autore Alessandro BORGOGLIO 

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