DICHIARAZIONE DI INTENTO: ENTRO IL 16 FEBBRAIO L'INVIO TELEMATICO PER LE LETTERE RICEVUTE A GENNAIO

Con l'art. 1, co. 381-385 della L. 311/2004, a decorrere dall’anno d’imposta 2005, è stato introdotto l’obbligo, per i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, di inviare solo con modalità telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento da questi ricevute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle dichiarazioni stesse. 
La prima comunicazione è stata effettuata entro il 16.5.2005.
Tale comunicazione conteneva tutte le lettere di intento già ricevute e relative all’anno 2005, comprese quelle inviate dagli esportatori abituali nel mese di dicembre 2004 e relative all’anno 2005.
REQUISITI PER NON APPLICARE L'IVA
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva è necessario che l’ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. 
È ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.
Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell’Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale. 
La dichiarazione d’intento deve:
- essere consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta; 
- essere redatta in duplice esemplare; 
- essere numerata progressivamente per ogni anno solare; 
- riportare i dati anagrafici del dichiarante, l’articolo in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio; 
- indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell’anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l’anno) ovvero per operazioni effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell’anno 2005 fino a € 15.000); 
- essere annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi.

L’emissione delle dichiarazioni d’intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva 2005.

Il fornitore che riceve dal proprio cliente la dichiarazione d’intento deve:
- numerarla progressivamente; 
- annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di ricevimento sull’apposito registro o sul registro Iva acquisti; 
- emettere la fattura di vendita verificando che la dichiarazione d’intento ricevuta sia ancora valida, indicando nelle fatture il titolo di non imponibilità Iva e la relativa norma di esonero (art. 8, co. 2, art. 8-bis, co. 2 o art. 9, co. 2 D.P.R. 633/1972) e gli estremi della dichiarazione d’intento. 
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI:

il paragrafo 1.3. del Provvedimento Agenzia Entrate 14.3.2005 ha disposto che i dati delle dichiarazioni di intento ricevute entro il 30.4.2005 e relative all’anno 2005, anche se sono state emesse e rilevate nel mese di dicembre 2004, potevano essere inviate, con un unico modulo entro il 16.5.2005. In tale caso andava indicato il valore 4 nel campo relativo al periodo di riferimento. 
A decorrere dalle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di maggio 2005, l’invio doveva essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione era stata ricevuta.
SANZIONI:
la legge prevede a carico del fornitore:
- per il mancato invio, l’inesattezza o l’incompletezza delle informazioni delle comunicazioni delle dichiarazioni d’intento una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura qualora risultino emesse fatture senza applicazione dell’Iva. In base della C.M. 16.3.2005, n. 10/E, tale misura sanzionatoria colpisce anche l’omessa trasmissione delle dichiarazioni d’intento riguardanti le cessioni o le prestazioni effettuate in sospensione d’imposta in presenza dei requisiti di legge di operatore agevolato; 
- per il mancato invio, l’inesattezza o l’incompletezza delle informazioni delle comunicazioni delle dichiarazioni d’intento una sanzione che va da Euro 258 a Euro 2.065 qualora non risultino emesse fatture senza applicazione dell’Iva in dipendenza della dichiarazione d’intento ricevuta. In tale ipotesi è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso regolarizzando la posizione prima di effettuare la fornitura in sospensione e pagando Euro 51 (1/5 del minimo) ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997; 
- la responsabilità solidale con l’esportatore abituale per l’imposta evasa in caso di dichiarazione d’intento infedele. Per imposta evasa si intende l’ammontare dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione d’imposta oltre il plafond disponibile.
Se non sussiste imposta evasa, nonostante l’omessa comunicazione dei dati, non si procede ad alcun recupero d’imposta.
La responsabilità solidale non può essere estesa all’intermediario abilitato che omette la comunicazione poiché su di esso non grava in maniera diretta l’obbligo di comunicazione.

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