DISPONIBILE IL SW PER IL RIMBORSO GASOLIO

Con la nota n. 11181 del 30.01.2012 l’Agenzia delle Dogane ha annunciato che è stato messo a disposizione il software necessario per effettuare il calcolo del rimborso spettante agli autotrasportatori in relazione al caro gasolio.
Le entità dei rimborsi, già annunciate con la precedente nota n. 771 del 04.01.2012, quindi, potranno essere calcolate con il nuovo strumento fornito dall’Agenzia delle Dogane e disponibile sul portale www.agenziadogane.it. 
Con la nota in commento l’Agenzia coglie l’occasione per ribadire le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del sistema suddetto. In particolare: 
► gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.; 
► le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa. 
Cogliamo l’occasione per ricordare che la struttura del beneficio, per effetto dell’approvazione del DL liberalizzazioni è sensibilmente cambiata. In particolare, evidenziamo che: 
► viene data la possibilità di presentare la richiesta di rimborso entro il mese successivo al termine di ogni trimestre solare. In precedenza, la richiesta di rimborso aveva carattere annuale e doveva essere effettuata entro il termine dei 30 giugno successivo alla scadenza dell’anno solare; 
► il rimborso viene effettuato entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla maturazione del diritto; 
► viene eliminato il limite di compensazione di 250.000 euro. 
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del rimborso, invece, non è stato variato nulla. L’agevolazione, quindi, rimane applicabile ai seguenti soggetti: 
► gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; 
► gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; 
► le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997; 
► gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 
Riguardo all’importo dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla nota dell’Agenzia delle Dogane n. 771 del 04.01.2012 con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, l’entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa ammonta a:
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Fonte: Redazione La Lente sul Fisco
DICHIARAZIONE E SOFTWARE DI COMPILAZIONE

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