ENTI NON PROFIT: II PRINCIPIO CONTABILE

In consultazione il secondo principio contabile per gli enti non profit.
Redatto da CNDCEC, OIC e Agenzia per il Terzo Settore, riguarda l’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio
È stato pubblicato il secondo principio contabile per gli enti non profit sull’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio. Il documento (in bozza), sottoposto a consultazione pubblica sino al 15 maggio 2012, è stato redatto dal Tavolo tecnico composto dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e dall’Organismo italiano di contabilità (OIC).
Le linee guida, in particolare, mirano a definire un trattamento contabile di valori uniforme e comparabile per i bilanci degli enti senza scopo di lucro basati sulla competenza economica, prevedendo comunque, in alternativa, tecniche adeguate anche per chi utilizza un sistema di cassa.
Secondo il documento, la “liberalità” consiste in qualunque atto che abbia quali presupposti l’arricchimento del beneficiario, con la conseguente riduzione di ricchezza del donatore, e lo spirito effettivamente liberale di chi pone in essere l’azione in forma gratuita.
La causa del trasferimento risiede, dunque, nella volontà dell’erogante che intende sostenere in via principale le finalità primarie o di utilità sociale dell’ente.
Con riguardo alla rilevazione e valutazione, le liberalità – a prescindere dai vincoli o dalle altre condizioni restrittive – devono essere rilevate nel periodo in cui queste si ricevono ovvero in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle.
L’iscrizione avviene, per i beni (valori non monetari), alla voce corrispondente nell’attivo patrimoniale (ad esempio, immobilizzazioni immateriali o materiali) e, contestualmente, imputando nel rendiconto della gestione il relativo provento (classe 1).
I beni ricevuti quali liberalità non monetarie sono, poi, da rilevarsi:
- al “fair value”, quindi al valore di mercato, di scambio o altro che ne evidenzi i benefici economici per l’ente (supportati, se opportuno, da stima peritale);
- al valore catastale, in caso di beni immobili, solo in mancanza del fair value.
I beni immateriali devono comunque avere un valore economico effettivo, come ad esempio i brevetti, le opere d’ingegno, le concessioni o licenze, tutti meritevoli di adeguata valutazione e tutela giuridica.
Il principio contabile distingue, poi, il trattamento delle liberalità vincolate da quelle non vincolate.
Le prime sono iscritte nello Stato patrimoniale alla relativa voce e secondo i criteri di contabilizzazione per essa previsti.
Laddove il bene erogato abbia un’utilità pluriennale, si può procedere all’ammortamento secondo la residua possibilità di utilizzo in base alla sua vita utile.
I criteri appena rappresentati non devono modificarsi, precisa il documento, in presenza dei vincoli che gli amministratori o i soci dell’ente intendono porre (ad esempio, per uno specifico progetto). Ciò comporterà unicamente una riclassificazione nella destinazione dell’avanzo gestionale per un valore pari alle risorse vincolate e non utilizzate dalla voce A) Patrimonio netto III- libero, alla voce A) II -Patrimonio vincolato 2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali.
Possono esistere, invece, vincoli che limitano l’utilizzo delle liberalità in via temporanea (per tempo o scopo) o permanente (senza che questa possa mai essere alienata dall’ente).
In tali ipotesi, per gli immobili, il trattamento contabile previsto si differenzia a seconda che il bene sia destinato:
- ad incremento durevole del valore dell’ente (ad esempio, immobili di pregio);
- a perseguire, con il suo utilizzo strumentale, gli scopi istituzionali (ad esempio, autovetture);
- a reperire le risorse per l’attività tipica istituzionale (ad esempio, beni da locare).
Ciascun bene viene iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale e contabilizzato in conformità a quanto previsto per tali poste.
Stesso importo sarà imputato, con la destinazione dell’avanzo economico, alla voce A) III - Fondi vincolati destinati da terzi. A tal fine, l’ente avrà preventivamente evidenziato nel rendiconto gestionale un “di cui” dell’avanzo composto dalle liberalità che deve accantonare a patrimonio. In caso di incapienza (ad esempio, liberalità superiori all’avanzo, come esemplificato nell’Appendice B) occorrerà riportare in Nota integrativa le risorse che verranno accantonate successivamente.
Altre indicazioni del principio contabile riguardano:
- le liberalità condizionate, legate ad eventi futuri e incerti il cui verificarsi consente la restituzione di quanto donato: qualora la condizione risolutiva diventi probabile, in sede di bilancio occorrerà operare un accantonamento prudenziale ad un fondo rischi e oneri (voce B) 2) altri, del Passivo dello Stato patrimoniale, iscrivendo il costo alla voce 1.6) Oneri diversi di gestione del rendiconto gestionale;
- le liberalità destinate ad enti terzi, affinché questi possano realizzare il proprio scopo sociale: l’ente ricevente verrà quindi considerato solo un mero “intermediario” e non il vero beneficiario, dovendo iscrivere le liberalità come attività ma anche come debito (voce D) Debiti, 2), o 10) o 11)) per il medesimo importo;
- gli oggetti d’arte, quali attività capitalizzate dall’ente e produttive di proventi o di benefici economici spesso rilevanti. Per i beni ricevuti, da iscriversi nelle immobilizzazioni, qualora sia difficile e costoso attribuire un valore monetario, è sufficiente un’analitica descrizione in Nota integrativa.
Proprio alla Nota integrativa è dedicato il paragrafo 8, che riporta le indicazioni inerenti le liberalità tra cui – in sintesi - la descrizione dei beni, i criteri di ammortamento, i vincoli, la movimentazione dei fondi, gli oggetti d’arte, le condizioni, le promesse di donazione, i volontari, la misurazione dei servizi specializzati (lavoro benevolo, ad esempio architetti, contabili, medici, legali e così via).
Infine, gli enti che adottano le rilevazioni per flussi di cassa, secondo il principio contabile, devono distinguere le liberalità monetarie, da rilevarsi nel momento in cui affluiscono all’ente (fornendo un’informativa in caso di limitazioni), da quelle non monetarie, che non verranno evidenziate contabilmente, ma indicate nel prospetto della situazione attività e passività.
Fonte Eutekne autore Francesco CAPOGROSSI GUARNA

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