IL NUOVO REGIME DEI MINIMI: CIRCOLARE DEI CDL

Il nuovo regime dei minimi: pubblicata la circolare n. 3/2012 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

In data 7.2.2012 l’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha emanato la circolare n. 3 dove vengono precisate alcune disposizioni concernenti il nuovo regime dei minimi, che come noto è entrato in vigore a partire dal 1.1.2012. 
La Manovra d’estate 2011, approvata con D.L. 6.7.2011, n. 98, ha profondamente modificato, con decorrenza 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi, di cui all’art. 1, co. 96-117, della Legge n. 244/2007. Le modifiche, in particolare, hanno riguardato i seguenti aspetti: 
► accessibilità al regime solamente per cinque periodi d’imposta, compreso quello in cui ha inizio l’attività, ad eccezione dei contribuenti “under 35”, per i quali è prevista la possibilità di fruire del regime anche per più di cinque anni, e comunque non oltre il periodo d’imposta in cui il soggetto compie 35 anni; 
► previsione di un regime “intermedio” (cd. supersemplificato o degli ex minimi), accessibile a coloro che presentano i requisiti dei “vecchi” minimi (art. 1, co. 96 e 99 della Legge n. 244/2007), ma non anche quelli “aggiunti” dal co. 2 dell’art. 27 del D.L. 98/2011, in cui si prevede l’esonero dagli obblighi contabili, ma l’applicazione dell’Irpef in misura ordinaria; 
► applicazione di un’imposta sostitutiva Irpef, e relative addizionali, del 5%, in luogo di quella del 20% prevista fino al periodo d’imposta 2011. In data 22 dicembre 2011, sono stati emanati due provvedimenti direttoriali, previsti dall’art. 27 del D.L. 98/2011, che hanno attuato le citate disposizioni, e più precisamente: il provvedimento n. 185820/2011 contiene le modalità di applicazione del regime dei “nuovi” minimi, di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 98/2011;il provvedimento n. 186825/2011 contiene le modalità di applicazione del regime contabile agevolato, di cui all’art. 27, co. 3, del D.L. 98/2011 (regime degli “ex minimi” o regime supersemplificato). 
Riguardo all’introduzione della nuova normativa, la circolare precisa che in relazione allo swich del regime dei minimi a partire dal 1.1.2012 si possono verificare, principalmente tre casi: 
► attività con nuovo regime dei minimi; 
► attività esercitata dopo il 31.12.2007 che passa dal vecchio regime dei minimi a quello attuale; 
► attività esercitata dopo il 31.12.2007 che passa dal regime dei minimi a quello Agevolato (cosiddetto ex minimi). 
Riguardo al primo caso, ovvero le nuove attività di impresa o di lavoro autonomo avviato dal 1.1.2012, la circolare in commento precisa che riguardo alle condizioni per accedere al nuovo regime viene previsto: 
► il non esercizio, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, di attività artistica, professionale e di impresa anche in forma associata o familiare; 
la nuova attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, con esclusione dei casi di perdita del posto di lavoro e di praticantato all’esercizio di arte e/o professione
► ricavi del periodo precedente non superiore a 30.000 euro, nel caso venga proseguita un’attività d’impresa svolta da altro soggetto. 
Il regime è applicabile per l’anno di inizio attività e per i quattro esercizi successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa. 
A riguardo delle semplificazioni previste, è stato ricordato che queste consistono: 
► non applicazione dell’Iva, a titolo di rivalsa; 
► sul reddito si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento; 
► i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva; 
► non si applica l’IRAP; 
► non si applicano gli studi di settore; 
► non è prevista la tenuta delle scritture contabili.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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