IRAP: OPZIONE ENTRO IL 29 FEBBRAIO

L’opzione è riservata agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria.
Opzione Irap - Il 29 febbraio prossimo scade il termine per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, di scegliere di determinare la base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97) e non alle regole in vigore per le società di persone e degli imprenditori individuali. 
L’opzione è riservata ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, non rilevando che tale regime sia applicato per obbligo o per opzione, non può quindi essere esercitata dai soggetti in contabilità semplificata (ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73). 
L’opzione sull’IRAP può essere esercitata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo d’imposta di riferimento e quest’anno la scadenza fiscale cade il 29 febbraio, non il 1° marzo come di solito (perché il 2012 è un anno bisestile). 
Società neo-costituite - La scadenza dell’invio della comunicazione in caso di società di persone neo-costituite, è fissata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Se una società (ad esempio una snc) si costituisce il 1° ottobre 2012 e adotta il regime di contabilità ordinaria, può optare per le regole di determinazione della base imponibile Irap secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 5 del Dlgs 446/97 a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. L’opzione dovrà essere esercitata entro il 29 novembre. 
Imprenditori individuali - Anche gli imprenditori individuali che iniziano l’attività durante l’anno possono esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data di inizio dell’ attività (ex art. 35 del DPR 633/72). 
Modalità di trasmissione - A parte la data, non ci sono altri cambiamenti per la comunicazione 2012, la presentazione del modello rimane la stessa, la trasmissione dell’apposito modello di comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. 
Opzione irrevocabile - Una volta che si è optato per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio, non è possibile cambiare idea per i successivi tre anni d’imposta. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi e al termine del triennio la stessa è tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non eserciti l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di persone e degli imprenditori individuali. Il calcolo dell’IRAP in base al bilancio non potendo essere scelto dai soggetti in contabilità semplificata, obbliga chi esercita l’opzione, a rimanere nel regime di contabilità ordinaria per tutto il triennio, nel caso specifico per il periodo 2012-2014.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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