IVA AL 16 FEBBRAIO PER I TRIMESTRALI SPECIALI

In scadenza il termine per il versamento del quarto trimestre 2011.
Premessa – Per i contribuenti trimestrali ex art. 74, comma 4, del D.p.r. 633/1972 è previsto un sistema agevolato per la fatturazione e la liquidazione dell’Iva. In particolare le liquidazioni periodiche possono essere fatte con cadenza trimestrale per qualunque volume d’affari senza applicazione dell’interesse dell’1% previsto per gli altri contribuenti trimestrali. La liquidazione dell’ultimo trimestre deve essere effettuata entro il 16.2 dell’anno successivo e non in sede di dichiarazione. 
Periodicità delle liquidazioni – Ordinariamente la liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'Iva vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di € 400.000 per le attività di prestazione di servizi, ovvero € 700.000 per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'Iva trimestrale anziché mensile versando in aggiunta all'imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1% ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 542/1999). 
Trimestrali speciali – Tale regola non vale però per alcune categorie di contribuenti. I soggetti che effettuano attività di servizi al pubblico, gli esercenti arti e professioni sanitarie, i distributori di carburante e gli autotrasportatori di merci conto terzi iscritti al relativo albo sono, infatti, autorizzati a effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale indipendentemente dal volume d'affari e senza applicazione della maggiorazione dell'1%. L'art. 8, L. 192/1998, prevede a determinate condizioni l'applicazione di tali regole anche per le operazioni derivanti dai contratti di subfornitura. 
Registrazione delle fatture – Per tali soggetti in deroga ai principi generali è consentito (si tratta di una facoltà e non di un obbligo) di registrare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione. In questo modo di fatto si consente di rinviare di un trimestre il pagamento dell’Iva periodica. Occorre precisare che il differimento dei termini di registrazione delle fatture emesse ha valenza solamente ai fini IVA e non ai fini del reddito. 
Autotrasportatori - Tra i soggetti ammessi a tale regime vi sono gli autotrasportatori di merci per conto terzi iscritti al relativo albo. Gli autotrasportatori di merci per conto terzi sono ammessi a tale regime a condizione che siano effettivamente iscritti nell’albo previsto dalla L.6 giugno 1974 n.298. Possono usufruire del regime agevolato anche le cooperative e i consorzi iscritti nel medesimo albo, qualora concludano i contratti di trasporto in nome proprio seppure nell’interesse dei propri associati (C.M.328 del 20/12/1995). Sono, invece, esclusi dall’agevolazione gli autotrasportatori di cose in conto proprio e gli autotrasportatori di merci per conto terzi non iscritti nell’albo nazionale e non titolari dell’apposita autorizzazione al trasporto richiesta dalla legge 298/1974 (C.M.328 del 20/12/1995).
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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