LIMITI ALLE LIQUIDAZIONI IVA: CHIARIMENTO MINISTERIALE

Liquidazioni IVA trimestrali, per le nuove soglie rileva sempre il volume d’affari Possono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che, nell’anno solare precedente al periodo d’imposta, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni) ovvero a 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite è elevato complessivamente a 700.000 euro.
Con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio, l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire i dubbi applicativi, in relazione alla possibilità di effettuare i versamenti IVA con cadenza trimestrale, evidenziati a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 11, legge n. 183/2011).
Tale disposizione aveva cercato di sanare un disallineamento creato dall’innalzamento dei limiti per accedere alla contabilità semplificata da parte del D.L. n. 70/2011. Infatti, nel portare tali limiti a 400.000 euro per le imprese di servizi e 700.000 euro per le altre imprese, il D.L. n. 70/2011, si era “scordato” di adeguare anche i limiti per optare per il versamento trimestrale (con l’interesse dell’1%) lasciando le soglie ai vecchi importi (rispettivamente, 309.874,14 e 516.456,90 euro).
Con la legge n. 183/2011, pertanto, gli ammontari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette. Solo che, il legislatore, non è intervenuto con una modifica diretta alla norma interessata (art. 7, D.P.R. n. 542/1999), generando forti dubbi sulla sua concreta applicabilità.
In particolare, i dubbi - su cui interviene ora l’Agenzia delle Entrate - riguardavano:
1) il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari;
2) la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta.
Continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari
Relativamente al punto 1), l’Agenzia chiarisce che, sebbene la modifica operata con la legge n. 183/2011 sia stata introdotta con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del citato art. 7, D.P.R. n. 542/1999, è a quest’ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere ricollegati.
Ne consegue che il richiamo operato dalla Legge di Stabilità per il 2012 ai limiti “fissati per il regime di contabilità semplificata” non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l’importo dei ricavi previsti dagli articoli 57 e 85, TUIR. Ai fini della determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’art. 20, D.P.R. n. 633/1972.
In altre parole, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che - nell’anno solare precedente - hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.
Il versamento del conguaglio
Quanto alla seconda questione prospettata, l’Agenzia delle Entrate rileva che l’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
1) entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;
2) entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).
Fonte: Ipsoa autore 

Commenti