LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE: IL CALCOLO PER L'OPZIONE VA EFFETTUATO SUL FATTURATO




Liquidazione Iva trimestrale: il calcolo per l’opzione va effettuato sul fatturato.
Come noto, la legge di stabilità ha riallineato le soglie per essere ammessi alla contabilità semplificata e per esercitare l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale. L'art. 14 della legge n. 183/2011, infatti, a partire dal 2012, ha modificato i limiti per avvalersi della possibilità di effettuare con cadenza trimestrale, anziché mensile, le liquidazioni e i versamenti dell'imposta, agganciandoli permanentemente a quelli stabiliti per l'accesso alla contabilità semplificata ai fini delle imposte sul reddito. 
Secondo alcuni, però, la disposizione citata varia, oltre alle soglie, l’unità di misura per l’esercizio dell’opzione. In particolare, la soglia dovrebbe essere calcolata – almeno apparentemente – in relazione ai ricavi e non al volume d’affari. Sul punto ricordiamo brevemente che ai sensi dell’articolo 32, Dpr 633/1972, è consentito ai contribuenti con volume d'affari al di sotto di specifici limiti dimensionali la possibilità di procedere alle liquidazioni e al versamento dell'Iva con periodicità trimestrale anziché mensile. 
Ciò detto ricordiamo che il decreto Sviluppo (art.7 comma II lett. m) è intervenuto esclusivamente sull'art. 18 comma 1 del dpr n. 600/73, che in tema di disposizioni sulla contabilità semplificata ai fini delle imposte dirette, ha elevato l'ammontare dei ricavi annui per l'ammissione al regime: 
► da 309.874,14 a 400.000 euro per le imprese di servizi; 
► da 516.456,90 a 700.000 euro per le imprese esercenti altre attività. 
Il comma 11 del citato articolo 14 della legge n. 183/2011, ha successivamente stabilito che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”, operando quindi la riunione delle soglie. 
Secondo un'interpretazione abbastanza seguita, la legge avrebbe uniformato anche, per così dire, l'unità di misura, per cui i limiti monetari sopra detti sarebbero ora riferiti non più al volume d'affari, ma ai ricavi. Cominciando dal dato letterale, il comma 11 del citato articolo 14 della legge n. 183/2011 stabilisce che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. È da osservare che la norma, parlando di “limiti”, è sicuramente riferibile: 
► ai valori monetari; 
► non anche al parametro al quale quei valori devono essere ricollegati. 
Dal punto di vista logico-sistematico, l'unificazione delle soglie per l'accesso ai detti regimi realizzata dalla legge n. 183/2011, non può tradursi nell'uniformazione del parametro di riferimento nei due settori impositivi, perché altrimenti rischierebbe di alterare la classificazione dei contribuenti minori agli effetti dell'Iva. 
L'opportunità di liquidare e versare trimestralmente l'imposta, infatti, viene concessa ai contribuenti che possono essere qualificati “contribuenti minori” in base ai limiti definiti dal legislatore, meritevoli, in ragione delle ridotte dimensioni di fatturato di fruire della predetta semplificazione. È evidente che non avrebbe senso misurare le dimensioni del contribuente minore con un parametro diverso, quale il ricavo, non espressivo ai fini dell'Iva. 
In attesa di un chiarimento ufficiale sulla questione, va osservato che sarebbe piuttosto necessario un intervento di soppressione della (tacitamente abrogata dall'interpretazione ministeriale, ma formalmente vigente) disposizione dell'ultimo comma dell'art. 18, che, in senso esattamente opposto a quello da molti attribuito alla norma della legge n. 183/2011, stabilisce che, ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi i corrispettivi rilevanti agli effetti dell'Iva.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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