MINIMI E ADEMPIMENTI PER IL PASSAGGIO AL FERFETTINO

Ciò che rileva è il comportamento concludente del contribuente.
Premessa – Il passaggio dal regime delle nuove iniziative produttive a quello dei minimi è possibile per i contribuenti che presentano tutti i requisiti richiesti. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 73/E/2007 e 13/E/2007 aveva affermato che fosse necessario effettuare una formale revoca del precedente regime. Si ritiene, comunque, che il passaggio si possa ritenere perfezionato sulla base del comportamento concludente del contribuente.

Accesso al regime dei minimi - Le persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovo regime dei minimi), a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. 
Regime ordinario – Secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2011, se in possesso dei requisiti, può entrare fra i nuovi minimi dal 2012, anche chi ha intrapreso l'attività dal 2008, adottando un regime Iva ordinario (contabilità semplificata o ordinaria). Il provvedimento, inoltre, chiarisce che in questi casi il regime dei minimi può essere adottato “per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio”, partendo da quello di inizio dell'attività, ovvero “non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Se era stata effettuata l'opzione per la contabilità semplificata o ordinaria, per sfuggire al regime dei minimi, “resta fermo il vincolo triennale” di permanenza obbligatoria. 
Nuove iniziative produttive – Tale possibilità è concessa anche ai soggetti che hanno optato per il regime delle “nuove iniziative produttive”. Più precisamente, i soggetti che hanno iniziato una nuova attività in data successiva al 31 dicembre 2007, fruendo del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. 
Adempimenti – Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in occasione della istituzione del regime dei minimi aveva affermato (circolari n. 73/E/2007 e 13/E/2008) come fosse necessario effettuare una formale revoca del precedente regime mediante presentazione di un modello di variazione dati (barrando, appunto, la casella della revoca del regime) al fine di rendere nota all’amministrazione la scelta effettuata. Tale variazione, in linea di principio, doveva essere effettuata nel termine di 30 giorni dall’inizio del 2012, ma si crede possibile rimediare anche adesso, poiché non sono stati ancora emanati specifici chiarimenti di prassi. Si precisa comunque che si attribuisce sempre rilevanza al comportamento concludente del contribuente, in quanto la comunicazione non corrisponde ad condizione “sine qua non” si possa applicare il regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 185/E del 12 giugno 2002 aveva infatti precisato che “si ritiene applicabile il principio generale fissato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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