MINIMI: INFRAZIONE DI OMESSA FATTURAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE INDEBITA DEL REGIME

Nel caso in cui un contribuente faccia indebitamente ricorso al nuovo regime semplificato dei minimi può ricorrere nell’infrazione di omessa fatturazione. 

Come noto, infatti, il DL n. 98/2011 ha modificato la disciplina del regime dei contribuenti minimi introducendo limiti particolarmente restrittivi per l’accesso al regime, che ora prevede oltre all’esenzione IVA e IRAP l’applicazione di un’aliquota sostitutiva dei redditi pari al 5% (il precedente regime prevedeva un’aliquota del 20%). Si ricorda, inoltre che i contribuenti minimi non sono soggetti Iva e in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi emettono una semplice ricevuta che sarebbe sanzionata ove il soggetto applica impropriamente tale regime. 

Le persone fisiche che intendono applicare il regime dei contribuenti minimi dal 2012 o continuano ad applicarlo se hanno iniziato la attività dopo il 31 dicembre 2007, quindi, devono prestare molta attenzione ai requisiti di accesso. L'articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011 ha ristretto il perimetro di applicazione del regime dei contribuenti minimi, confermando i limiti quantitativi già previsti dai commi 96 e seguenti dell'articolo 1, della legge 244/07 e introducendo nuovi e ulteriori requisiti di accesso. 

In particolare, da quest'anno per usufruire di questo regime le persone fisiche imprenditori e professionisti devono rispettare i seguenti requisiti:

1
In occasione di Telefisco e Videoforum 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l’applicazione pratica di tali limiti: 
► nel caso in cui un contribuente ha iniziato l'attività nel luglio 2011 ma in precedenza era stato collaboratore occasionale può accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012. In tal caso la condizione della novità dell'attività sussiste perché non è stata in precedenza svolta un'attività artistica, professionale o d'impresa; 
► qualora un contribuente ha lavorato come dipendente di un'impresa edile e successivamente ha avviato l'attività di lavori edilizi in regime dei minimi per clienti diversi dal suo precedente datore può accedere al regime dei minimi. Sul punto ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2001 ha precisato che costituisce mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quella “che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, per esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti”; 
► se un contribuente ha perso il lavoro (per riduzione di personale) dopo aver usufruito di un periodo di disoccupazione inizia lo stesso tipo di attività e svolge nel primo anno lavori in subappalto per circa il 60% nei confronti dell'ex datore può accedere al nuovo regime. La deroga è stata inserita nel provvedimento direttoriale proprio per evitare che in casi quale quello rappresentato fosse impedito di fruire del nuovo regime, anche se lo scopo dichiarato della norma è quello di favorire la costituzione di nuove imprese, oltre che da parte di giovani, anche di coloro che perdono il lavoro. 
Bisogna osservare che la circostanza secondo cui il regime è riservato da una parte per l’avvio di nuove attività (escludendo, quindi, la mera prosecuzione di un’attività precedente) e dall’altra di favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani che perdono il lavoro potrebbe lasciare numerosi dubbi riguardo all’applicazione del regime, e di conseguenza lasciare spazio all’ipotesi di infrazione in parola: non è chiaro, infatti, entro quali limiti l’amministrazione finanziaria “tolleri” il ricorso al nuovo regime in caso di perdita di lavoro, e se soprattutto tale margine di tolleranza (introdotto per far fronte alla grave situazione economica italiana) possa essere valutato diversamente con il variare delle condizioni economiche del paese.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

Commenti