MODELLO IVA 2012

Le peculiarità e le caratteristiche dei modelli di dichiarazione annuale IVA 2012.

Come noto, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72. L’assolvimento dell’obbligo avviene attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’art. 8 del DPR 322/98. A tale proposito si ricorda che, dal periodo d’imposta 2009 sono previsti due modelli distinti che, per il 2011, sono stati approvati con apposito provvedimento. Infatti, come già commentato su queste colonne, l’Agenzia delle Entrate ( provvedimento ministeriale del 16.1.2012) ha approvato i modelli di dichiarazione annuale IVA relativi al 2011, con le istruzioni e le caratteristiche tecniche per la stampa. 

Anche per il 2011, la dichiarazione annuale deve essere redatta, in forma autonoma o nell’ambito del modello UNICO 2012, avvalendosi del modello ordinario (“IVA 2012”) ovvero del modello semplificato (“IVA Base 2012”). 

Il modello di dichiarazione IVA 2012 presenta alcune particolarità rispetto ai precedenti modelli, fermo restando che, anche per l’anno 2011, il modello VR, finalizzato alla richiesta di rimborso annuale, è parte integrante della dichiarazione (in altre parole, come si vedrà in seguito, un quadro del “modulo” della dichiarazione stessa) e non più documento separato, da presentare in caso di rimborso. 

Il modello IVA 2012 è costituito: 

► da un frontespizio riepilogativo, che deve essere compilato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata “in via autonoma”, contenente i dati del contribuente e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario autorizzato; 
► da un modulo, composto da più fogli, che deve essere compilato da tutti i soggetti per indicare informazioni e dati relativi: all’attività svolta (quadro VA); agli esportatori ed operatori assimilati (quadro VC); alla cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio (quadro VD); alla determinazione del volume d’affari e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (quadro VE); all’ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni e alla determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (quadro VF); alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni (quadro VJ); alle risultanze delle liquidazioni periodiche (quadro VH); alle società controllanti e controllate (quadro VK); alla richiesta di rimborso del credito annuale (quadro VR); alla liquidazione dell’imposta annuale (quadro VL); alla separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA (quadro VT); alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta (quadro VX); alla comunicazione dell’esercizio di opzioni e revoche (quadro VO); dal modello IVA 74-bis, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per la dichiarazione dell’IVA relativa alle operazioni realizzate nella frazione d’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Tale dichiarazione, come noto, finalizzata alle eventuali insinuazioni al passivo della procedura concorsuale, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; dal modello IVA 26 PR e dal modello IVA 26 LP, riservati agli enti e società controllanti di cui all’art. 73 co. 3 del DPR 633/7212. 
Il nuovo modello “IVA Base” 2012 è costituito, invece, da un frontespizio e da un modulo costituito dai seguenti quadri: 
► informazioni sull’attività (quadro VA); 
► determinazione del volume d’affari (quadro VE); 
► imposta relativa a particolari tipologie di operazioni (quadro VJ); 
► operazioni passive e IVA ammessa in detrazione (quadro VF); 
► liquidazioni periodiche (quadro VH); 
► liquidazione dell’imposta annuale (quadro VL); 
► determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta (quadro VX); 
► separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA (quadro VT); 
► richiesta di rimborso del credito annuale (quadro VR)47. 
Ricordiamo, sul punto, che il modello “IVA Base” può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno: 
► hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato alcuno dei regimi speciali; 
► hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse; 
► non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.); 
► non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi del plafond; 
► non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco


Commenti