PERDITE SOCIETARIE RIFLESSI ANCHE NELL'ANNO 2011

Le modifiche alla disciplina delle società non operative, pur entrando in vigore generalmente nel periodo d'imposta 2012, presentano riverberi anche sul periodo d'imposta 2011.
In particolare l'introduzione della causa di innesco della non operatività rappresentata dal triennio di perdita fiscale rappresenta una problematica che preoccupa gli operatori che stanno attendendo la pronuncia organica dell'agenzia delle Entrate, specie per individuare quali siano i casi di «legittima perdita», cioè le situazioni in cui non è necessario produrre l'istanza di interpello per evitare gli effetti negativi della declaratoria di società di comodo.
A livello operativo sono ancora molti i dubbi da risolvere, anche alla luce delle istruzioni a Unico.
Il calcolo del reddito da comparare con quello minimo - Se nel triennio 2009/2011 vi sono stati due periodi d'imposta in perdita fiscale e uno in utile occorre valutare se l'utile prodotto sia superiore rispetto a quello minimo ex lege 724/94. Se l'utile effettivo non supera quello minimo allora va considerato come una perdita, diventando quindi società di comodo nel 2012. Sul punto occorre chiarire se il reddito effettivo va assunto secondo il dato del rigo RN1 - al lordo delle perdite pregresse - oppure secondo il dato del rigo RN6 - al netto delle perdite pregresse - di Unico. È preferibile il rigo RN1, perché se si assume il reddito del quadro RN6 avremmo un confronto falsato da dati di esercizi precedenti e i contribuenti vedrebbe quasi sempre il reddito d'esercizio inferiore a quello minimo. 
Società in perdita che non hanno beni per il test di operatività - Il caso tipico è la società immobiliare che detiene immobili a rimanenza: il fatto di non presentare beni sensibili al test di operatività ha permesso negli scorsi anni la non compilazione del prospetto società di comodo. Ora la presenza di perdita fiscale triennale pone questi soggetti tra le società di comodo a prescindere dal test. 
Le istruzioni a Unico 2012 affermano che le società in perdita barrano l'apposita casella e poi compilano le colonne del reddito minimo «salvo che non ricorrano i casi particolari» del rigo RF 74, cioè, appunto, la non detenzioni di beni da sottoporre al test. Le società che presentano questa situazione sono ancora esentate dal determinare il reddito minimo, anche se restano di comodo agli effetti Iva.
L'utilizzo del credito Iva - Lo status di società di comodo nel 2012 non consente di utilizzare l'Iva a credito in compensazione orizzontale con l'F24. Tale blocco si manifesta dall'1° gennaio 2012 o dal 1° gennaio 2013? La prassi dell'Agenzia degli scorsi anni (circolare 25/07 e risoluzione 225/07) ha sempre affermato che il blocco alla compensazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si diviene società di comodo, e quindi nel caso che stiamo esaminando si dovrebbe concludere che solo dal 1° gennaio 2013 si verifica l'effetto negativo sulla compensazione. Tesi avvalorata anche dalla circostanza che all'1.1.2012 non si ha certezza che l'esercizio 2011 ( il terzo del triennio) sia in perdita fiscale.
Le perdite "legittime" - Alcune società determinano perdite fiscali a causa dell'applicazione di norme che consentono di detassare alcuni componenti positivi. Sarebbe quanto mai iniquo che tale situazione provocasse l'inserimento tra le società non operative con tutte le penalizzazioni conseguenti. La circolare in via di preparazione dovrebbe affermare che se la perdita fiscale deriva dall'applicazione di variazioni diminutive previste dall'ordinamento non si debba applicare la normativa sulle società non operative, ciò anche per evitare la produzione di un numero eccessivo di interpelli.
Fonte: il sole 24 ore DEL 24/2/2012

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