PERIODICA IVA: NON SI PRESENTA SE SI INVIA LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

La possibilità è prevista per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale, entro il 29 febbraio, ossia la scadenza prevista per la comunicazione.
Entro la fine del mese di febbraio 2012, è dovuta la presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte di tutti i contribuenti, secondo le disposizione previste dall’art. 8-bis del DPR n. 322/1998.
Tale dichiarazione, come noto, è dovuta in sostituzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, abrogato dall’art. 11 del DPR n. 435/2001, a partire dal periodo d’imposta 2002, al fine di uniformare la normativa IVA nazionale a quella comunitaria.
Da notare, al riguardo, come sia tuttavia possibile ovviare a tale obbligo procedendo con la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma, in luogo della comunicazione dati IVA. Tale opportunità, introdotta con il DL 78/2009, era inizialmente riservata ai contribuenti che “intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale” (cfr. art. 3, comma 1, secondo periodo del DPR 322/1998) ed è stata successivamente estesa a tutti i contribuenti, “indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale” (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011).

Ciò risulta essere un’alternativa all’obbligo di presentazione del modello IVA nella dichiarazione unificata annuale entro il 30 settembre, cui sono soggetti i contribuenti (persone fisiche, società di persone e di capitali, enti anche non commerciali) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (cfr. art. 3, comma 1, primo periodo del DPR 322/1998). In coerenza con quanto sopra, è stato inoltre previsto che quei “contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di Febbraio” sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA (cfr. art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 322/1998).
Tale alternativa rappresenta un importante beneficio per quei contribuenti che vantano posizioni creditorie nei confronti dell’Erario. 
La presentazione della dichiarazione IVA è, infatti, presupposto essenziale per poter beneficiare della compensazione del credito IVA eventualmente disponibile sul presupposto della inesistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate di importo superiore a 1.500 euro. La presenza di importi iscritti a ruolo inibisce, infatti, la possibilità di utilizzare somme in compensazione nel modello F24 e un comportamento contrario a questa regola implica una sanzione pari al “50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato” (cfr. art. 31 DL 122/2010 e DM 10 febbraio 2011).
Da notare, inoltre, che laddove non vi fossero iscrizioni a ruolo che inibiscano la compensazione in F24, la dichiarazione annuale dovrà essere munita del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale, qualora si volesse utilizzare in compensazione un credito IVA per un importo superiore a 15.000 euro (ex art. 10, comma 7 del DL 78 citato). Coloro i quali presentano un posizione annuale IVA a debito, invece, dovranno procedere al versamento del saldo IVA esposto in dichiarazione a partire dal 16 marzo. Tale versamento potrà essere effettuato, anche ratealmente, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. È pertanto preclusa, come già accennato, la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.
Coloro i quali non intendono presentare la dichiarazione annuale sono obbligati, entro il 29 febbraio, alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA riferita all’anno solare precedente. Tale Comunicazione, al contrario della dichiarazione, non ha alcun effetto dichiarativo, ma una mera valenza informativa e, soprattutto, non permette la compensazione di eventuali crediti IVA annuali.
Infine, per coloro i quali non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata in ragione del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, resta fermo l’obbligo, ex art. 8, comma 1 della L. 322/1998, di presentare “secondo le disposizioni di cui all’art. 3, tra il 1 Febbraio e il 30 Settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente”. Tali contribuenti saranno tenuti, nel caso in cui non presentassero entro il 29 Febbraio la dichiarazione annuale IVA, a presentare la comunicazione annuale dati IVA entro la medesima scadenza del 29 febbraio (cfr. art. 8-bis, comma 2 del DPR 322/1998, istruzioni alla comunicazione annuale dati IVA 2012).
Fonte: Eutekne autore Luigi Andrea CARELLO 

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