QUADRO AC PER L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

L'amministratore di condominio in carica al 31 dicembre di ciascun anno ha l'onere di comunicare all'Anagrafe tributaria l'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e i dati identificativi dei relativi fornitori ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.P.R. n. 605/1973. 
Tale obbligo è adempiuto mediante la presentazione di un quadro della dichiarazione dei redditi, denominato AC, che costituisce parte integrante del modello Unico e, in caso di amministrazione di più condomìni da parte dell'amministratore o della società amministratrice, va presentato un quadro AC per ciascun condominio. 
Nel caso in cui l'amministratore rediga, come propria dichiarazione dei redditi il modello 730 o, al più, risulti esonerato dalla presentazione della dichiarazione, il quadro AC dovrà comunque essere presentato unitamente al frontespizio del modello Unico.
Nel quadro AC non devono essere comunicati:
  • gli importi delle forniture di acqua, energia elettrica e gas
  • gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano complessivamente non superiori a 258,23 euro per singolo fornitore
  • gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte (già comprese nel modello 770)
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si deve distinguere tra:
  • cessioni di beni, che si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione (se riguardano beni mobili) o al momento della stipulazione dell'atto (se riguardano beni immobili)
  • prestazioni di servizi, che si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo.
La mancata presentazione del quadro AC non ha conseguenze per il condominio ma solo per l'amministratore e comporta una sanzione, a suo carico, che va da 258 a 2.065 euro.
Fonte: condominio.soswiki.com

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