RECESSO DEL SOCIO E ASSEGNAZIONE BENI IN NATURA

Con lo studio n. 74-2011/T il Consiglio Nazionale del Notariato ha effettuato una dettagliata analisi delle conseguenze fiscali dei recesso del socio, nel caso particolare in cui la quota di competenza del recedente sia liquidata tramite assegnazione dei beni. 
Secondo quanto precisato dal CNN, il recesso a cui segue l’assegnazione di beni societari comporta, al pari della liquidazione di una somma di danaro al socio, un’ operazione correlata sulle riserve disponibili e sul capitale. Con la fuoriuscita di un bene sociale si realizzerà infatti una riduzione del patrimonio netto della società cui si accompagnerà anche una riduzione delle passività perchè si estingue il debito della società con il socio recedente. Questo concetto è proprio oltre che della assegnazione di beni che trova una spiegazione causale in occasione del recesso del socio anche di altre situazioni giuridiche che si concludono con l’assegnazione di beni ai soci. 
Sul piano fiscale, secondo il CNN occorre analizzare i profili della assegnazione sia con riferimento alle imposte indirette che riguardo le imposte dirette. 
La liquidazione della quota in natura ovvero con assegnazione di beni ai soci subisce una differente imposizione a seconda della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie. L’assegnazione dei beni ai soci può essere soggetta sia ad imposta iva che a imposta di registro. Normalmente ai sensi dell’art 2 comma 2 n 6 D.P.R. 633/2 costituisce operazione imponibile iva: si tratta di un’ipotesi di “autoconsumo esterno” con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva in definitiva considera l’assegnazione di beni come una cessione a titolo oneroso degli stessi. 
Argomentando poi dall’ art 4 lett a) della citata tariffa parte prima del TUR e in forza del rinvio operato dalla lett d) n 2 del medesimo articolo quando l’assegnazione dei beni ai soci non è soggetta ad iva è soggetta a registro nella misura ordinaria (lo si argomenta anche dall’art 40 del TUR e dall’art 10 nn 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633 del 1972). Con riferimento ai beni immobili giova ricordare che di conseguenza saranno applicabili a seconda ovviamente della qualifica del socio recedente/assegnatario: 
► il prezzo valore; 
► le agevolazioni prima casa; 
► l’agevolazione dell’1% (per le società di trading immobiliare). 
Nelle imposte dirette l’imposizione in capo al socio recedente della assegnazione di beni in natura è la medesima di quella già analizzata con riferimento alla liquidazione della quota al socio receduto in danaro; l’ art 47 - 7 comma parla indistintamente di "somme o di valore normale dei beni ricevuti”. Va precisato però un aspetto: l’attribuzione di uno o più beni in luogo di una somma di danaro è possibile solo laddove le parti (socio e società) riconoscano a detti beni un valore normale pari alla quota di liquidazione. 
Va evidenziato che la liquidazione è successiva alla dichiarazione di recesso e quindi non rilevano per il recesso le modalità con cui viene effettuata o meglio rilevano solo per il regime proprio dei beni assegnati. Una cosa è il recesso e il diritto alla quota di liquidazione; un’altra cosa invece è la modalità con cui la liquidazione viene effettuata. Sono due momenti distinti, separati e soprattutto autonomi dal punto di vista fiscale.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

Commenti