REGIME DEI MINIMI DAL 2012

Ho iniziato la mia prima attività nel corso dell'anno 2010. Vorrei sapere se posso accedere, dal 2012, al regime di vantaggio, o dei superminimi, posto che soddisfo tutti i requisiti.
Risposta
Suscita sempre grande interesse il regime dei contribuenti minimi il cui reddito sconta una imposta sostitutiva del 5 per cento. Questi contribuenti, persone fisiche che esercitano una attività di impresa o di lavoro autonomo, determinano l'imponibile in base alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività, secondo il criterio di cassa. Ai fini delle imposte sul reddito, non sono soggetti agli studi di settore e pertanto sono esonerati della compilazione del modello per la comunicazione dei dati relativi. 
Con l'articolo 27, Dl 98/2011, il legislatore è intervenuto per modificare il regime contabile dei minimi, introdotto nell'ordinamento con l'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/07 (Finanziaria 2008). 
I requisiti
La novità consiste nel fatto che per accedere al regime, dal 2012, occorre rispettare sia i requisiti soggettivi ed i limiti quantitativi previsti dalla precedente normativa del 2007, sia i nuovi requisiti (si veda l'articolo a fianco).
Il primo requisito consiste nell'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti, che non deve essere superiore a 30.000 euro. Dal computo sono esclusi i ricavi e compensi dovuti all'adeguamento degli studi di settore, mentre nell'ipotesi del contemporaneo esercizio di più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi delle singole attività. Oltre al limite relativo ai ricavi e compensi è necessario rispettare ulteriori condizioni.
Nell'anno solare precedente, il contribuente:
• non deve aver effettuato cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle stesse, operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, ovvero con gli organismi di cui ai trattati ed accordi internazionali;
• non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c e c-bis, Tuir) anche interinali, ovvero collaboratori a progetto. Sono ammesse le prestazioni occasionali, e possono altresì accedere al regime le imprese familiari per le quali il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire da parte del titolare dell'impresa. Il decreto attuativo del 2 gennaio 2008 ha previsto però l'esclusione per l'imprenditore che si avvale del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro e degli ascendenti (articolo 60 del Tuir);
• non deve aver erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
• nel triennio solare precedente, il contribuente, non deve aver effettuato acquisti di beni strumentali per più di 15 mila euro (anche mediante contratti di appalto, locazione o leasing). I corrispettivi sono da considerare al netto dell'Iva. La circolare 73/E del 12 dicembre 2007 ha specificato che il valore a cui fare riferimento è costituito dall'ammontare delle operazioni di acquisto effettuate nel triennio precedente a quello di entrata in vigore del regime e i corrispettivi di acquisto rilevano al momento in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini Iva ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/72. Nel computo si ritiene vadano considerati anche i corrispettivi degli immobili che il contribuente faccia confluire nell'ambito dell'attività, e non nella sfera personale. Pertanto, per i beni strumentali acquistati si fa riferimento al costo storico di acquisto, per quelli detenuti in leasing rileva l'ammontare dei canoni corrisposti nel triennio.
I beni strumentali utilizzati promiscuamente nell'attività d'impresa, arte o professione, vanno considerati con riferimento al 50% del corrispettivo. Non possono applicare il regime dei minimi coloro che applicano i regimi speciali per la determinazione dell'Iva (ad esempio, agricoltura e attività connesse e pesca, editoria, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, eccetera) e i soggetti che effettuavano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi. Inoltre è vietata la partecipazioni in società di persone (e Srl trasparenti) o associazioni professionali. 
I soggetti che applicano questo regime sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/72 di registrazione, tenuta e conservazione dei registri, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori. Mentre permangono gli obblighi derivanti dal meccanismo del reverse charge, ovvero di integrazione delle fatture ricevute versando la relativa imposta con cadenza mensile; anche per gli acquisti intracomunitari tali soggetti devono applicare l'imposta e sono tenuti alla presentazione degli elenchi intrastat.
Il reverse charge 
Il regime dei contribuenti minimi non consente di esercitare il diritto di rivalsa dell'Iva, né è possibile detrarre l'imposta sugli acquisti nazionali e comunitari, né sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi, non possono pertanto recare l'addebito dell'imposta. Infatti, per gli acquisti intracomunitari come pure per gli altri acquisti per i quali si applica l'inversione contabile, l'imposta deve essere versata entro il 16 del mese successivo, in quanto nella fattispecie non opera la detrazione. Le cessioni di beni nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro stato Ue sono considerate cessioni interne senza applicazione dell'Iva. 
L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta inoltre la rettifica dell'Iva; quindi al momento dell'ingresso nel regime, la rettifica è a sfavore del contribuente, mentre al momento dell'uscita viene specularmente concesso il diritto ad operare una rettifica a favore (articolo 19bis2 del Dpr 633/72).
La rettifica trova queste motivazioni: a) a sfavore: i beni e servizi acquistati con diritto alla detrazione prima dell'ingresso nel regime saranno impiegati per l'ottenimento di ricavi e compensi fuori dal campo Iva, pertanto l'imposta detratta ma afferente alle future operazioni, dovrà essere "restituita"; b) a favore: per i beni e servizi acquistati durante il periodo di applicazione del regime la detrazione non è stata esercitata e al momento dell'uscita al contribuente spetta la quota dell'Iva non detratta sugli stessi beni e servizi che concorreranno in futuro alla formazione di operazioni imponibili rilevanti. Tale principio è stato confermato dalla circolare 73/E del 2007.
Fonte: L'esperto risponde il sole 24 ore

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