REVISIONE DELLA F.P.C. DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

In consultazione la revisione della formazione professionale continua
Le osservazioni su Regolamento e Linee guida «rivisti» dovranno essere inviate al CNDCEC entro il 31 luglio 2012.
Con l’Informativa n. 19 2012 il CNDCEC ha posto in consultazione pubblica due documenti di revisione dell’attuale normativa in materia di formazione professionale continua, che riguarda sia il regolamento per la FPC del Consiglio nazionale, sia le Linee guida per la redazione del regolamento dell’Ordine territoriale. Le osservazioni potranno essere trasmesse entro il 31 luglio, utilizzando l’apposita procedura, disponibile sul sito www.cndcec.it, oppure all’indirizzo PEC consultazionefpc@commercialisti.it. Regolamento e Linee guida, una volta approvati in via definitiva, dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2014.
Scendendo nel dettaglio dei documenti, il Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’attività di FPC, fondandosi sull’art. 29 del DLgs. n. 139/2005. Le attività formative possono consistere in: partecipazione a eventi formativi, come convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, oltre all’attività formativa a distanza; svolgimento di altre attività particolari, individuate dal Regolamento degli Ordini; partecipazione a eventi realizzati in Italia o all’estero dagli organismi internazionali a cui il CNDCEC aderisce o ad altri direttamente accreditati dal Consiglio e organizzati da amministrazioni centrali dello Stato; partecipazione ad attività di studio e aggiornamento autocertificabili anche con formazione a distanza e strumenti multimediali.
Inoltre, il periodo di formazione è triennale e i trienni sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008: ciascun anno formativo comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per l’assolvimento dell’obbligo, in ciascun triennio vanno acquisiti 120 crediti formativi (CFP), di cui 90 mediante attività verificabili e i rimanenti con attività di studio e aggiornamento autocertificabili, con un minimo di 20 per anno, di cui 3 aventi derivanti da attività relative a ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio professionale. Inoltre, tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie d’identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire crediti senza limiti; senza tali tecnologie d’identificazione, non si possono superare i 10 crediti annuali. Per i nuovi iscritti, chi passa dall’Elenco speciale all’Albo e chi cessa dalla condizione di non esercente l’attività professionale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo a quello d’iscrizione, passaggio o cessazione.
In relazione alle Linee guida, poi, l’azione del CNDCEC è orientata ad accertare che gli Ordini adottino disposizioni regolamentari, inviino, tramite piattaforma web dedicata, le richieste di accreditamento delle attività formative aventi a oggetto le materie inerenti l’attività professionale (materie finanziarie ed economico-aziendali, giuridiche, norme dell’ordinamento e della deontologia, procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività, come le nuove tecnologie e la gestione degli studi). Per gli eventi approvati, il Consiglio attribuisce i crediti sulla base di tipologia, durata, contenuti e argomenti, qualifica dei relatori, orientandosi all’adozione del parametro: 1 ora = 1 credito.
Per ciò che concerne le citate attività particolari (ad es. relazioni in convegni approvati dal CNDCEC, pubblicazioni di natura tecnico-professionali, partecipazioni alle Commissioni di studio del Consiglio, o a quelle ministeriali e parlamentari, fino al superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell’elenco di quelle attività formative), i crediti sono attribuiti secondo una serie di criteri, riportati nella tabella in calce all’articolo.
Oltre a illustrare i casi d’esenzione dallo svolgimento della formazione (maternità per un anno, servizio civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, ecc.), le Linee guida indicano infine che l’Ordine deve verificare l’assolvimento dell’obbligo al termine di ogni anno, anche a campione, entro il 30 aprile dell’anno successivo, con riferimento al numero minimo triennale di crediti. L’Ordine, a tal fine, richiede a ogni iscritto che non risulti in regola la documentazione completa relativa all’attività effettivamente svolta: nel caso quest’ultima non pervenga entro 30 giorni, la valutazione sarà rimessa al Consiglio dell’Ordine.
La verifica è svolta con le seguenti modalità: entro la fine di marzo di ciascun anno formativo l’iscritto dovrà documentare l’attività svolta; entro il primo semestre di ogni anno, poi, l’Ordine, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in suo possesso, verificherà l’ammontare dei crediti: agli iscritti che non raggiunto il minimo di 20 crediti verificabili verrà data informativa; a conclusione del triennio, entro il primo semestre dell’anno successivo, l’Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti conseguiti, anno per anno.

Attività formative particolariCrediti
attribuiti
Limiti
massimi
annuali
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio nazionale1 ora = 3 CFPmax 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti1 ora = 3 CFPmax 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative1 CFP ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascunamax 15
d) Docenze presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative1 CFU = 2 CFPmax 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative4 CFPmax 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili5 CFP per ogni sessionemax 10
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale e degli Ordini territoriali1 riunione = 1 CFPmax 15
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale1 riunione = 2 CFPmax 15
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi a oggetto lo studio di argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative1 riunione = 1 CFPmax 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitariil numero di CFP è pari al numero di CFU attribuiti all’esamemax 10
Fonte: Eutekne autore Michela Damasco

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