RIMBORSO IVA 2012: MODELLO VR

Come già previsto in sede di approvazione del modello di dichiarazione IVA relativo all'annualità 2010, la procedura per la richiesta di rimborso del credito IVA annuale riferita al 2011 prevede esclusivamente la richiesta del rimborso tramite il quadro VR inserito nella dichiarazione annuale. Di conseguenza, i contribuenti già dal 1° febbraio (ed entro il 1° ottobre 2012) saranno tenuti, in presenza dei requisiti, a richiedere il rimborso all'interno del modello dichiarativo.
L’approvazione del modello IVA 2012 richiama l’attenzione dei contribuenti che dovranno sottoporre le proprie richieste di rimborso ai fini IVA per l’annualità 2012. A tal fine, dovrà quindi essere compilato il quadro VR, inserito tra i quadri della dichiarazione annuale per l’anno 2011.
Prescindendo dalle modalità telematiche di richiesta del rimborso, già applicabili per il modello IVA 2011 relativo al 2010, nessuna modifica interviene in ordine ai requisiti spettanti per l’erogazione del rimborso.
Sotto tale profilo, se dalla dichiarazione annuale IVA risulta un saldo a credito, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma e comunque in caso di cessazione di attività. In particolare, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, in sede di presentazione della dichiarazione.
I rimborsi IVA nel quadro VR del modello IVA 2012
Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di uno dei presupposti previsti dall’art. 30 o dall’art. 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972. Si pensi all’ipotesi di effettuazione di operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti (art. 30, comma 3, lettera a) piuttosto che alle operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate (art. 30, comma 3, lettera b).
Inoltre, l’art. 38-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 richiede, come noto, la presentazione di una apposita garanzia in sede di erogazione del relativo rimborso IVA, fatte salve le ipotesi di esonero dalla predetta garanzia. Stante l’attualità della tematica, si rammenta che i soggetti non operativi (per gli effetti dell’art. 30, legge n. 724/1994) non possono chiedere a rimborso il credito IVA annuale, né cederlo od utilizzarlo in compensazione con altre imposte. Di conseguenza, in sede di richiesta del rimborso annuale, le società che potenzialmente rientrano nella disciplina delle società non operative dovranno autocertificare la propria c.d. operatività.
In ordine agli aspetti meramente dichiarativi, le istruzioni prevedono che il quadro VR deve essere utilizzato dai contribuenti IVA che intendano richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2011.
Nel rigo VR1 è indicato l’importo del credito di cui si chiede il rimborso, che deve coincidere con l’importo del rigo VX4, ovvero del corrispondente rigo del quadro RX in caso di presentazione della dichiarazione in forma unificata. È necessario distinguere nel campo 2 l’importo che dovrebbe essere liquidato mediante procedura semplificata da parte di Equitalia, computato in termini generali nel limite alla compensazione a 516.456,90 euro.
È opportuno rammentare la rilevanza che assume la compilazione del rigo VR1, posto che la quota del rimborso richiesta con procedura semplificata, da inserire al campo 2 del predetto rigo, dovrebbe essere erogata più velocemente rispetto alla quota richiesta mediante la procedura ordinaria. Il campo in questione non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti da contribuenti che hanno cessato l’attività, in quanto l’erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel rigo VR2, bisogna indicare la casella relativa al presupposto che legittima la richiesta di rimborso. È utile precisare che nelle ipotesi previste dall’art. 30, comma 3 o dall’art. 34, comma 9, il rimborso compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.
Nei righi VR3 e VR4 sono riportate le eccedenze IVA dichiarate nelle due precedenti dichiarazioni annuali (2009 e 2010) relativamente alla parte non richiesta a rimborso o non compensata nel modello F24, al fine di consentire il confronto con la quota di credito IVA che può essere chiesta a rimborso (ai sensi del comma 4 dell’art. 30, D.P.R. n. 633/1972). Al contribuente, infatti, spetta il rimborso se dalle dichiarazioni relative agli ultimi tre anni (2098-2010-2011) risultino eccedenze d’imposta a credito (anche se inferiori a 2.582,28 euro); in ogni caso il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili.
Il rigo VR5 dovrà essere esclusivamente compilato da parte dei soggetti che nel 2011 hanno partecipato al regime IVA di gruppo e che, avendo un credito IVA annuale non trasferibile al gruppo, intendono richiedere il rimborso del credito evidenziato nel rigo VL10 della propria dichiarazione IVA.
Qualora vi siano i requisiti previsti dall’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso, nel rigo VR6 si rende necessario indicare il codice afferente la specifica situazione (ad esempio il codice 1 nel caso di soggetti che effettuano in via prevalente prestazioni di servizi in campo edile soggette a reverse charge per gli effetti dell’art. 17, comma 6, lettera a, D.P.R. n. 633/1972).
La casella contenuta nel rigo VR7 deve essere barrata dai soggetti che nell’anno precedente hanno effettuato prestazioni di subappalto in campo edile soggette a reverse charge ai sensi della testé richiamata norma, per almeno l’80% del volume d’affari. Per tali soggetti il limite alla compensazione e la quota del rimborso annuale erogabile direttamente dall’agente della riscossione è elevato ad un milione di euro.
Particolare attenzione deve essere prestata al rigo VR8, posto che riguarda i soggetti che, essendo compresi fra quelli per i quali si applica la disciplina delle società cc.dd. di comodo (cfr. art. 30, legge n. 724/1994), devono dichiarare - ove ovviamente vi siano i presupposti - di essere operativi, ovvero legittimati alla richiesta di rimborso.
Il rigo VR9, infine, è compilato in presenza dei requisiti in possesso dei contribuenti cc.dd. virtuosi di cui all’art. 38-bis, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972. I soggetti che rientrano in tale ambito dovranno barrare la casella 1 ed inserire nel campo 2 l’importo per il quale si ritiene di avere diritto all’esonero dalla garanzia.
Trattasi di quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nella predetta norma, esclusivamente con riferimento alle richieste di rimborso di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell’art. 30, esonerati dalla prestazione delle garanzie nel limite del 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta di rimborso. Le istruzioni al modello IVA 2012 specificano che tali soggetti devono produrre la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell’art. 38-bis (cfr. sul punto quanto chiarito nella circolare n. 54 del 4 marzo 1999).
In merito alle fideiussioni e alle polizze fideiussorie, così come previste dall’art. 38-bis, in termini generali si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.
Fonte: Microsoft.com autore Emiliano Ribacchi

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