RIMBORSO IVA PER ACQUISTO DI FABBRICATO: LA PARTE AFFERENTE AL TERRENO NON PUÒ ESSERE RIMBORSATA

La quota relativa al terreno non può essere rimborsata.
Premessa – Il credito Iva derivante dall’acquisto di un fabbricato non può essere chiesto a rimborso per la parte relativa al terreno. L’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni prevista dalle disposizioni contenute nell’art. 36, commi 7 e seguenti, del decreto legge n. 223 del 2006, si riflette, infatti, anche ai fini del calcolo dell’imposta rimborsabile ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, chenel caso di acquisto di fabbricati deve essere ridotta nell’ammontare del costo dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza non ammortizzabile. 
Rimborso Iva - I soggetti che presentano determinati requisiti possono richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2012, compilando il relativo quadro VR. Ai sensi della lett. c), il rimborso del credito IVA spetta limitatamente all’IVA relativa all’acquisto/importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. Per l’individuazione dei beni “ammortizzabili”, come chiarito nella RM 11.7.96, n. 113/E e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2009, n. 147/E, “occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi”, vale a dire all’ammortizzabilità degli stessi. In particolare, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quelli utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. In sostanza, il rimborso richiesto compete per l'acquisizione di beni, materiali e immateriali, attinenti l'esercizio d'impresa, arte o professione che risultano classificati come ammortizzabili ai fini delle imposte dirette e che siano strumentali all'attività svolta e per l'acquisto o importazione di beni e servizi per studi e ricerche. 
Terreno - Poiché il terreno non è un bene ammortizzabile ai fini delle imposte dirette, l’acquisto dello stesso non rientra tra le fattispecie che consentono di richiedere il rimborso del relativo credito IVA, come affermato nella Risoluzione ministeriale n. 113/E/96 e ribadito nella Risoluzione ministeriale 24.10.96, n. 238/E. In sostanza, non sono considerati beni ammortizzabili, quindi non danno diritto al rimborso Iva per i terreni anche se strumentali all’esercizio dell’impresa trattandosi di beni non suscettibili di deperimento e consumo. 
Acquisto di un fabbricato – La non rimborsabilità del terreno si riflette anche sull’acquisto di un fabbricato. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E ha, infatti, affermato che: “l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni […] si riflette anche ai fini del calcolo dell'imposta rimborsabile […] che, pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.” Pertanto, in caso di acquisto di un fabbricato strumentale, al fine di individuare l’IVA rimborsabile è necessario scorporare il valore dell’area sulla quale insiste il fabbricato, nonché di quella che ne costituisce pertinenza. 
Detrazione dell’Iva – La detrazione dell’Iva relativa al terreno può comunque essere recuperata portando il relativo importo a riduzione dell’imposta dovuta per le liquidazioni periodiche successive con modalità “Iva su Iva”. Se, ad esempio, l’acquisto di un capannone “industriale” comporta un’Iva a credito di 100.000, la parte relativa alla costruzione (70.000 €) potrà essere chiesta a rimborso, mentre la parte relativa al terreno (30.000 €) potrà essere portata in detrazione nelle liquidazioni periodiche Iva successive.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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