RITENUTE D'ACCONTO SUBITE DALLO STUDIO ASSOCIATO: POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE DALLO STUDIO

Le ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d’imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.
Come previsto da un paio di anni, grazie all’interpretazione estensiva proposta dall’Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n. 56/E/09, le ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d’imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.
Si tratta di un’apertura di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il “monte ritenute” attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all’associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, ecc.).
Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:
• lo studio associato subisce le ritenute in corso d’anno;
• alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
• il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
• in caso di eccedenza, il socio può “restituire” allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l’eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
• lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute. 
Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.
Salvo quanto tra un attimo si dirà in merito all’accordo preventivo tra i soci, la società/studio associato non deve attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti avvenire già dal 1 gennaio dell’anno successivo (1/01/12 per le ritenute relative al periodo d’imposta 2011).
L’esplicito assenso
Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l’Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano idonee le seguenti modalità:
• atto pubblico;
• scrittura privata autenticata;
• atto privato registrato presso l’Agenzia a tassa fissa;
• raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
• apposizione sull’atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste;
• tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).
Non è chiaro se l’assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba essere necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.
Infine, tale assenso può essere:
• continuativo (si può anche inserire nell’atto costitutivo): in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo;
• oppure specifico per ciascun anno: in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.
Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.
L’atto di assenso deve essere precedente all’utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell’F24 contenente il credito compensato. Pertanto, se si intende utilizzare al 16/01/12 in compensazione una quota di ritenute, è necessario che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l’accordo.
Ritenute delle società di capitali
Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.
Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzare dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 99/E del 3 ottobre 2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell’ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione che subiscono la ritenuta del 11,5%, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono al ritenuta del 4% sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni 36% e 55%).
Compilazione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:
• il codice tributo da utilizzare, istituito con la R.M. n. 6/E dell’11 febbraio 2010, è il 6830 denominato “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir” da utilizzare nella sezione erario del modello F24;
• l’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva C.M. n.29/E del 3 giugno 2010, è quello relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2012 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2011 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Unico 2012) si dovrà indicare l’anno 2011.

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