SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

Scissione parziale proporzionale.
Domanda
La società X deve scindere nella società Y neo costituita tutto il comparto immobiliare. I beni immobili e un terreno sono iscritti nel bilancio della società X tra le immobilizzazioni. L'oggetto sociale della società Y è gestione e costruzione e ristrutturazione di immobili. Parte di questi immobili saranno locati dalla società Y e parte saranno ristrutturati e poi ceduti dalla società Y. Sul terreno sarà costruito un immobile che sarà successivamente ceduto. E' possibile iscrivere nel bilancio della società Y alcuni beni tra le immobilizzazioni e alcuni considerarli rimanenza? Se sì devo indicare questo cambio di criterio di valutazione nel progetto di scissione?
Risposta
Dalla sua domanda si può desumere quanto segue:
La società X scinde uno dei comparti (comparto immobiliare con il terreno e gli immobili iscritti nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali - voce B.II.1);
Il comparto scisso viene assegnato alla società Y, neo costituita, di cui l'attività sarà quella di gestire, costruire e ristrutturare gli immobili. Le immobilizzazioni del comparto scisso possono essere suddivise in tre categorie:
(a) Immobili destinati ad essere locati;
(b) Immobili destinati ad essere ceduti dopo essere stati ristrutturati dalla Y;
(c) Terreno e l'immobile sovrastante, costruito dalla Y successivamente alla scissione;
Alla luce di quanto precede, la contabilizzazione del terreno e degli immobili scissi nel bilancio della Y dipenderà dal sia dal loro carattere sia dal loro utilizzo. In particolare, per quanto concerne gli immobili destinati ad essere locati (a) essi saranno iscritti nel bilancio della Y nella voce B.II.1 ("Terreni e fabbricati") secondo quanto previsto dall'art. 2424 del Codice Civile e dall'OIC 16 ("Le immobilizzazioni materiali"). Per quanto riguarda gli immobili destinati ad essere ceduti dopo essere stati ristrutturati dalla Y (b), tali immobili devono essere classificati tra le rimanenze in quanto, trattandosi dell'attività caratteristica della Y come da oggetto sociale, essi costituiscono "prodotti in corso di lavorazione e semilavorati" (voce C.I.2, art. 2424 Codice Civile). Infine, per quanto riguarda il terreno sul quale Y costruirà un immobile (c) il giusto trattamento sarebbe quello di iscrivere il terreno nella voce B.II.1 e l'immobile in costruzione nella voce C.I.2 ("prodotti in corso di lavorazione e semilavorati"). Successivamente, al completamento dei lavori, l'immobile sarà riclassificato nella voce C.I.4 ("prodotti finiti e merci").
Considerando che Y è di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 2506-ter al progetto di scissione viene allegata soltanto la situazione patrimoniale della X. Pertanto, il cambio del metodo di contabilizzazione dei beni non verrà indicato nel progetto di scissione bensì descritto nella nota integrativa del primo bilancio della Y dopo la scissione.
Fonte Ipsoa Risposta di Stefano Salvadeo

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