SEMPLIFICAZIONI: IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO

Niente riduzione della pressione fiscale ma adempimenti resi più semplici.
Premessa – Dopo oltre sei ore il Consiglio dei Ministri nella serata di venerdì 24 febbraio ha varato l'atteso decreto fiscale. A differenza delle aspettative della vigilia è saltato il fondo per la riduzione delle tasse con i proventi della lotta all'evasione previsto in uno degli articoli della bozza del decreto legge sulle semplificazioni fiscali. Di seguito, i punti essenziali del provvedimento, nella sintesi predisposta da Palazzo Chigi.
Spesometro - Dal 1° gennaio di quest’anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.
Comunicazione operazioni black-list - Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore ad un determinato limite (probabilmente 500 €).
Facilitazioni per imprese e contribuenti - Per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto di utilizzo del contante al di sopra della soglia di 1.000 €.
Tracciabilità - Viene differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.
Scudo fiscale - Il pagamento dell’imposta di bollo delle attività scudate viene prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio.
Partite IVA inattive - Invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Contrasto all’evasione - Chi ripetutamente viene segnalato per non aver emesso ricevuta o scontrino fiscale finirà in una sorta di black list su cui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno concentrare i propri controlli.
Riscossione - Possibilità di chiedere la rateazione dei ruoli a rata crescente anziché a rata costante, in tutti i casi e non solo nelle ipotesi di richiesta di ulteriore differimento. Divieto di iscrizione di ipoteca, in pendenza di rateazione concessa. Decadenza dal beneficio del termine solo col mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, se il contribuente non paga gli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni potrà sempre chiedere la rateazione del ruolo successivo.
Capitali all’estero - Verrà punito in maniera più pesante chi verrà sorpreso a esportare capitali all'estero oltre la soglia consentita di 10mila euro. Le sanzioni potranno arrivare fino al 40%.
Compensazioni Iva - Arriva una nuova stretta sulle compensazioni dei crediti Iva con la riduzione da 10mila a 5mila euro della soglia per l'invio preventivo all'amministrazione finanziaria della dichiarazione che attesti il diritto al credito da portare in compensazione.
La norma produce i suoi effetti già sul credito 2011.
Studi di settore - L'accertamento induttivo può essere fatto in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o a 50mila euro, tra i ricavi stimati applicando gli studi sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Accertamenti esecutivi - L’agente della riscossione deve avvisare con raccomandata semplice il contribuente quando prende in carico una somma che deve incassare da lui. Nessun obbligo informativo quando l'agente valuta che ci sia un rischio per il buon esito della riscossione: si può procedere senza comunicare.
Comunicazioni e adempimenti formali - Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un’apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali). Con il Decreto semplificazioni si eviterà che l’inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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