SINDACO O COLLEGIO: DECIDE L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Sindaco o collegio? Decidono i soci
Obbligatoria è la nomina dell’organo di controllo nelle srl quando ricorrono le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art.2477 c.c., ma nulla si dice sulla srl con dimensioni maggiori.
La scelta dell’organo di controllo delle società a responsabilità limitata è rimessa alla decisione dei soci che, se ricorrono i requisiti per la nomina obbligatoria, possono scegliere tra organo monocratico o organo collegiale. 
E’ questa la versione definitiva che il decreto semplificazione fornisce in merito al nuovo articolo 2477 c.c., così come riformato dalla legge di stabilità 2012 e interpretato successivamente sia dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che dal Consiglio nazionale dei notati. 
Legge di stabilità 2012 - La legge di stabilità 2012 ha previsto, da una parte, che le spa con ricavi o patrimonio netto inferiori ad 1 milione di euro, con una modifica dello statuto, potevano prevedere il sindaco unico al posto del collegio, e dall’altra, modificando l’articolo 2477 c.c. che nelle srl non si parli più di collegio, ma solo di sindaco unico. 
Dl semplificazione - Il decreto semplificazione fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2477 del codice civile, alla norma collocata all’articolo 37, che nella versione originaria stralciava le note interpretative del CNDCEC e dei notai, affermando che le srl hanno in ogni caso un unico sindaco o revisore. Una versione originaria che è stata poi superata nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, evitando così le plausibili obiezioni da parte delle categorie professionali. 
Nomina obbligatoria atto costitutivo - L’articolo 37 del dl semplificazioni infatti ora prevede che l’articolo 2477 del codice civile, così come rinnovellato dalla legge n. 183/2011, la legge di stabilità 2012, si interpreta nel senso che l’atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo, anche se monocratico, esclusivamente allorché ricorrano le condizioni di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo 2477 c.c. 
Scelta rimessa ai soci - In sostanza, deve esserci una modifica statuaria che preveda la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle srl. Nomina obbligatoria quando la società si trovi in una delle condizioni previste sempre dal nuovo articolo 2477 del codice civile, secondo e terzo comma. Ad esempio, quando deve redigere il bilancio consolidato, quando controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti, ovvero quando si superano, per due esercizi consecutivi, i limiti fissati dall'articolo 2435 bis del codice civile, in riferimento alla redazione del bilancio in forma abbreviata, come ad esempio quando il totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia di 4.400mila euro, i ricavi delle vendite e delle prestazioni sia di 8,800mila euro oppure i dipendenti occupati in media durante l’esercizio siano di 50 unità. Spetta poi ai soci scegliere se nominare il sindaco unico o il collegio sindacale. 
Dubbi - Se l’intento del legislatore è risolvere una questione che si tirava avanti da molto tempo, rimangono però alcuni nodi che si spera siano sciolti tempestivamente. In primo luogo, rimane il problema del tipo di organo da adottare nei casi di nomina obbligatoria, se l’atto costitutivo non dice nulla in merito. Perché può verificarsi che nell’atto costitutivo non si diano indicazioni sulla nomina dell’organo di controllo. In merito, non ci sono specifiche indicazioni da parte del legislatore che si limita a sancire che nell’atto costitutivo si debba prevedere l’obbligatorietà della nomina, lasciando però la scelta tra organo monocratico o collegiale, alla volontà dei soci. A ben vedere, non si chiarisce quale sia la struttura dell’organo di controllo nelle srl che abbiano dimensioni maggiori, se organo monocratico o organo collegiale. Si attendono allora tempestive delucidazioni in merito.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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